Ricorso in Cassazione Inammissibile: Quando un Dettaglio Formale Blocca la Giustizia
L’esito di un processo può dipendere da dettagli apparentemente minori. Un chiaro esempio emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso in Cassazione inammissibile non per ragioni di merito, ma a causa di un vizio di forma insuperabile: la mancata iscrizione del difensore all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle norme procedurali nel sistema giudiziario penale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine con l’applicazione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo, accusato del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. La misura era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari e successivamente confermata dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
Contro quest’ultima decisione, l’indagato, tramite il proprio avvocato, proponeva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano specifici: si lamentava la violazione di legge e l’omessa motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico. Inoltre, venivano sollevate censure sulla logicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ruolo di altri soggetti coinvolti.
La Decisione della Suprema Corte: un Ricorso in Cassazione Inammissibile
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito della questione. L’esame si è fermato a un rilievo preliminare e decisivo, che ha portato a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha infatti accertato che il difensore che aveva proposto il ricorso non era iscritto nell’apposito albo speciale, come tassativamente richiesto dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Questo requisito non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per poter patrocinare dinanzi alla massima giurisdizione. La sua assenza costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare le ragioni dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
Nella sua ordinanza, la Corte ha spiegato in modo lapidario che la mancanza di questo requisito fondamentale rende il ricorso nullo. La legge è chiara nel prescrivere che solo avvocati iscritti all’albo speciale possono firmare e presentare un ricorso in Cassazione. Poiché l’avvocato del ricorrente non possedeva tale qualifica, l’atto è stato considerato come se non fosse mai stato validamente proposto.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, richiamando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Tale sanzione è giustificata dal principio secondo cui la parte che presenta un ricorso inammissibile per una causa ad essa imputabile (in questo caso, la scelta di un difensore non abilitato) non può sottrarsi alle conseguenze economiche del proprio errore.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione offre una lezione fondamentale: nel diritto, la forma è sostanza. La scelta del difensore è un momento cruciale e deve tenere conto non solo della sua competenza nel merito, ma anche del possesso dei requisiti formali per agire in ogni grado di giudizio. Un ricorso in Cassazione inammissibile per un motivo di questo tipo preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze gravi sia sul piano della libertà personale dell’imputato sia su quello economico. Per i cittadini, ciò significa affidarsi a professionisti verificando sempre le loro specifiche abilitazioni; per gli avvocati, rappresenta un monito costante sulla necessità di conoscere e rispettare scrupolosamente le regole procedurali che governano l’accesso alle giurisdizioni superiori.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato difensore che lo ha presentato non era iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha valutato le argomentazioni del ricorrente sulla misura cautelare?
No, la Corte non ha esaminato nel merito le censure relative alla misura cautelare. Il difetto formale (la mancata iscrizione dell’avvocato all’albo speciale) è un vizio preliminare che ha impedito qualsiasi valutazione sul contenuto del ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato ad AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 20 febbraio 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l’ordinanza emessa il 5 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con la quale era stata applicata a COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati contro il patrimonio.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 309 cod. proc. pen. e omessa motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti donniciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai soggetti indagati per il reato di rapina di cui al capo
dell’imputazione provvisoria e ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ruolo della testimone NOME COGNOME.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore (AVV_NOTAIO, del RAGIONE_SOCIALE, con studio in INDIRIZZO) non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come prescritto dall’art. 613, co. 1, cod. proc. pen.
Alla stregua di tale rilievo il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/06/2024