Ricorso Cassazione inammissibile: i limiti dopo il reclamo sull’archiviazione
Comprendere i confini dell’impugnazione è cruciale nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: non tutte le decisioni sono appellabili. In particolare, la Corte ha dichiarato un Ricorso Cassazione inammissibile presentato contro un’ordinanza che confermava l’archiviazione di un procedimento, chiarendo i limiti imposti dall’articolo 410-bis del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale avviato contro ignoti. La parte offesa, a seguito della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, vedeva il Giudice per le Indagini Preliminari accogliere tale richiesta e disporre la chiusura delle indagini. Non rassegnata, la parte offesa presentava un reclamo al Tribunale competente, come previsto dalla procedura. Tuttavia, anche il Tribunale rigettava il reclamo, confermando di fatto l’archiviazione. A questo punto, la parte offesa decideva di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione contro la decisione del Tribunale.
La Decisione e il principio del Ricorso Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della vicenda, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale, ribadendo un orientamento consolidato. La Corte ha stabilito che la decisione del Tribunale sul reclamo avverso il provvedimento di archiviazione non è, di regola, soggetta a ricorso per Cassazione. La legge, infatti, non prevede questa ulteriore fase di impugnazione per contestare la legittimità della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’articolo 410-bis del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa norma ha ridisegnato il procedimento di archiviazione, introducendo il reclamo al Tribunale come strumento a disposizione della parte offesa per contestare la chiusura delle indagini.
La Corte di Cassazione ha spiegato che, se da un lato la riforma ha offerto uno strumento di controllo giurisdizionale sulla decisione di archiviazione, dall’altro ha voluto porre un punto fermo. La decisione del Tribunale sul reclamo è, infatti, l’atto conclusivo di questa fase. Il legislatore ha escluso la possibilità di un ulteriore grado di giudizio di legittimità, ovvero il ricorso in Cassazione per i motivi classici elencati nell’art. 606 c.p.p. (come la violazione di legge o il vizio di motivazione).
L’unica, strettissima, eccezione è rappresentata dal caso di abnormità dell’atto. Un atto è considerato ‘abnorme’ quando è talmente anomalo da porsi al di fuori del sistema processuale, sia per la sua struttura (abnormità strutturale) sia per la sua funzione (abnormità funzionale). Nel caso di specie, il ricorrente non lamentava un’abnormità, ma contestava la legittimità della decisione nel merito, una via che, come chiarito, è preclusa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di fondamentale importanza pratica: la strada per contestare un’archiviazione ha un termine procedurale ben definito. Una volta che il Tribunale si è pronunciato sul reclamo, la possibilità di proseguire la battaglia legale in Cassazione è quasi nulla, essendo limitata all’ipotesi eccezionale e rara dell’abnormità. Questa pronuncia serve da monito per le parti offese e i loro legali, sottolineando la necessità di concentrare tutte le argomentazioni e le prove nella fase del reclamo, consapevoli che quella sarà, nella maggior parte dei casi, l’ultima occasione per ottenere una revisione della decisione di archiviare il procedimento.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una decisione che conferma l’archiviazione di un procedimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p., la decisione del Tribunale sul reclamo contro un’archiviazione non è di norma impugnabile con ricorso per Cassazione.
In quali casi eccezionali si può impugnare tale decisione davanti alla Cassazione?
L’impugnazione è ammessa solo per denunciare l’abnormità dell’atto, ovvero quando il provvedimento è talmente viziato da essere considerato al di fuori del sistema legale, e non per contestare la sua legittimità nel merito secondo i vizi elencati nell’art. 606 c.p.p.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; –
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4
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso ilmjalla d epigrafe, reso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell’ad 410 bis cpp definendo interposto dall’odierno ricorrente;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’art. 410-bis cod. proc. pen., come dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la present reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le i preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lam l’abnormità dell’atto gravato e non anche – come nel caso di specie è stato fatto con impugnazione – per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 co (in questi termini, Sez. 6, Sentenza n. 27695 Sez. 6, Sentenza n. 12244
del 20/05/2021 Rv. 28169; Sez. 6 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv 273875);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le p cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 ottobre 2025.