Ricorso per Cassazione Giudice di Pace: i Limiti Imposti dalla Legge
Con l’ordinanza n. 2999 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso per cassazione giudice di pace, chiarendo in modo inequivocabile i motivi per cui un’impugnazione può essere presentata. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale tra “violazione di legge” e “vizi di motivazione”, un concetto cruciale per chiunque affronti un procedimento penale di competenza del Giudice di Pace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti di due persone per i reati di minacce e lesioni personali. La sentenza di primo grado era stata successivamente confermata in appello dal Tribunale di Agrigento.
Non soddisfatti della decisione, i due condannati hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente vizi di motivazione nella sentenza d’appello. Sostenevano, in sostanza, che i giudici dei gradi precedenti non avessero adeguatamente giustificato le ragioni della loro condanna.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Giudice di Pace
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte non riguarda il merito della vicenda (ovvero se gli imputati fossero o meno colpevoli), ma un aspetto puramente procedurale. I giudici hanno dovuto stabilire se i motivi presentati dai ricorrenti rientrassero tra quelli ammessi dalla legge per questo specifico tipo di impugnazione.
La normativa di riferimento, in particolare l’art. 39-bis del D.Lgs. n. 274/2000, stabilisce che le sentenze d’appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge. Questa è una limitazione significativa rispetto ai ricorsi contro sentenze emesse per reati di competenza del Tribunale ordinario, per i quali è possibile lamentare anche i vizi di motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente inammissibili. I giudici hanno osservato che i motivi addotti dai ricorrenti, sebbene formalmente presentati in un certo modo, si traducevano in una critica alla motivazione della sentenza impugnata. Essi non denunciavano una scorretta applicazione di una norma di legge, ma contestavano il modo in cui il giudice di appello aveva ragionato e valutato le prove.
Poiché la legge esclude espressamente la possibilità di contestare i vizi di motivazione in un ricorso per cassazione giudice di pace, l’impugnazione non poteva essere accolta. La Corte ha semplicemente applicato il dettato normativo, confermando un principio consolidato nella giurisprudenza. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole procedurali rigorose, soprattutto nei procedimenti che hanno origine davanti al Giudice di Pace. Chi intende impugnare una sentenza di condanna in questo ambito deve basare il proprio ricorso esclusivamente su una chiara e specifica “violazione di legge”, come un’errata interpretazione o applicazione di una norma penale o processuale. Tentare di rimettere in discussione la valutazione dei fatti o la coerenza della motivazione del giudice di merito è una strada destinata all’insuccesso, che può comportare ulteriori conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su presunti vizi di motivazione della sentenza precedente. La legge, specificamente per i reati di competenza del Giudice di Pace, consente il ricorso in Cassazione solo per violazione di legge, non per contestare il ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Quali motivi si possono usare per un ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace?
Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’unico motivo valido per questo tipo di ricorso è la “violazione di legge”, come previsto dall’art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000. Non è possibile contestare i vizi di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LICATA DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Agrigento, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per i reati di minacce e di lesioni personali;
che i motivi di ricorso – al di là della loro formale enunciazione – si riso nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, n. 274, avverso le sentenz appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può esse proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 d 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557);
che, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.