Ricorso Cassazione Giudice di Pace: Quando è Ammesso?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i limiti stringenti per l’impugnazione delle sentenze emesse in appello per reati di competenza del Giudice di Pace. Questa pronuncia chiarisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione Giudice di Pace non può basarsi su presunti vizi di motivazione, ma è circoscritto alla sola violazione di legge. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. La sentenza era stata successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando, nella sostanza, vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado.
Analisi della Corte e i limiti del ricorso per cassazione Giudice di Pace
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha immediatamente qualificati come una denuncia di vizi di motivazione, mascherati da una formale enunciazione di altre censure. Questo punto è cruciale. La Corte ha richiamato la normativa specifica che regola le impugnazioni per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace.
La Normativa di Riferimento
Gli Ermellini hanno fondato la loro decisione su due norme chiave:
1. L’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
2. L’art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000.
Queste disposizioni stabiliscono chiaramente che avverso le sentenze di appello, pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Viene quindi esclusa la possibilità di contestare la sentenza per vizi di motivazione, come la sua illogicità o contraddittorietà.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dal ricorrente, al di là della loro veste formale, si risolvevano in una critica al modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove e argomentato la loro decisione. Questo tipo di censura rientra pienamente nella categoria dei vizi di motivazione. Poiché la legge preclude espressamente tale motivo di ricorso per le sentenze in questione, l’impugnazione non poteva che essere dichiarata inammissibile. La ratio della norma è quella di creare un filtro per l’accesso alla Cassazione, riservando il giudizio di legittimità, in questo specifico settore, alle sole questioni di puro diritto.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma un principio consolidato: chi intende presentare un ricorso per cassazione avverso una sentenza del Giudice di Pace deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di errori nell’applicazione delle norme di diritto, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della logicità della motivazione del giudice inferiore.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su vizi di motivazione, mentre la legge consente di impugnare in Cassazione le sentenze d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace solo per violazione di legge.
È possibile contestare la motivazione di una sentenza del Giudice di Pace in Cassazione?
No, sulla base della normativa vigente (art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000), i vizi di motivazione non sono un motivo valido per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello per i reati di competenza del Giudice di Pace.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condanNOME dal Giudice di pace per il reato di lesioni personali;
che i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.