Ricorso in Cassazione: La Firma dell’Imputato Costa Caro
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i requisiti formali non sono semplici cavilli, ma garanzie di un corretto svolgimento del processo. In questo caso, la Corte ha analizzato un ricorso in Cassazione presentato contro una decisione della Corte di Appello di Bologna, evidenziando come un errore apparentemente piccolo – la firma apposta dalla persona sbagliata – possa avere conseguenze definitive e costose.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Bologna, decideva di impugnare la sentenza proponendo un ricorso in Cassazione. Tuttavia, l’atto di ricorso veniva sottoscritto personalmente dall’imputato stesso, invece che da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come richiesto dalla legge.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha proceduto con rito semplificato (de plano), data l’evidenza della questione procedurale sollevata, senza necessità di un’udienza pubblica.
La Violazione Formale nel Ricorso in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso per Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa disposizione è quella di assicurare un filtro di professionalità e competenza tecnica per i ricorsi presentati al più alto organo della giurisdizione, che deve decidere solo su questioni di legittimità e non sul merito dei fatti. La firma personale dell’imputato, pertanto, costituisce una violazione insanabile di tale requisito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione in modo conciso e diretto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato, in palese violazione dell’art. 613 c.p.p. La conseguenza di tale inammissibilità è disciplinata dall’articolo 616 dello stesso codice, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, la norma impone anche il versamento di una somma alla Cassa per le ammende, che i giudici hanno equitativamente determinato in 3.000,00 euro. La Corte ha sottolineato che è stato lo stesso ricorrente a ‘dare causa all’inammissibilità’ con il suo comportamento, giustificando così l’imposizione della sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito: la procedura davanti alla Corte di Cassazione è estremamente rigorosa e non ammette improvvisazioni. La necessità di un difensore specializzato non è un optional, ma un requisito di ammissibilità dell’azione. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente avvalersi di un legale abilitato, pena il rigetto immediato dell’impugnazione e l’applicazione di sanzioni economiche. La decisione conferma che il fai-da-te nel processo penale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, è una strada che porta a risultati certi: inammissibilità e condanna alle spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, che richiede obbligatoriamente la firma di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Può un imputato redigere e firmare da solo un ricorso per Cassazione?
No, sulla base di quanto deciso dalla Corte, la legge processuale penale non lo consente. L’atto deve essere firmato da un avvocato iscritto all’apposito albo, altrimenti il ricorso viene considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell’imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di € 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuar e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. (i , Così d ciso ‘I 17 settembre 2025