Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE nato il 01/04/1993
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato a iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 3 ottobre 2023 con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis, comma 2, cod. pen.; 81, comma 1, 337 cod. pen.; 582, 585 cod. pen.; 648 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con due distinti motivi: manifesta illogicità e carenza di motivazione; questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato.
E’ ben noto, infatti, che ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritt nell’albo speciale della Corte di cassazione.
E’ stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità d tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le al Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, 5., Rv. 273765-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024