Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45629 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a San Giorgio a Cremano il giorno 9.11.1972
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Giorgio a Cremano il giorno 15/10/1990 avverso la sentenza in data 4/3/2024 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4 marzo 2024, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza in data 19 marzo 2021 del Tribunale di Udine con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME di concorso in truffa (artt. 110, 640 cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME consumata in Cervignano del Friuli in data 7 febbraio 2018.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza gli imputati personalmente e con atto unico, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all
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configurabilità del reato in contestazione, asseritamente difettando una attenta analisi delle condotte poste in essere dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, contenuti in un unico atto, risultano essere stati sottoscrit personalmente dai ricorrenti anche se poi sono stati depositati da un difensore che ne ha autenticato le sottoscrizioni.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale de Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, COGNOME, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
A ciò si aggiunge che «È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277695).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2024.