Ricorso Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile, a Pena di Inammissibilità
Nel complesso mondo del diritto processuale, la forma è spesso sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il ricorso cassazione in materia penale non ammette iniziative personali. L’assistenza di un avvocato abilitato non è solo un’opportunità, ma un requisito di validità dell’atto stesso, la cui mancanza comporta conseguenze severe. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni di tale rigore.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. È importante notare che, in calce all’atto, era presente l’autentica della firma dell’imputato da parte di un avvocato. Tuttavia, l’atto non era sottoscritto dal legale come proprio, ma risultava proposto in prima persona dalla parte privata. Questo dettaglio, apparentemente secondario, si è rivelato decisivo per l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Cassazione è Invalido
La Suprema Corte, con una decisione tanto netta quanto prevedibile per gli addetti ai lavori, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è diretta e non lascia spazio a interpretazioni: l’atto introduttivo del giudizio di legittimità è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione delle norme procedurali. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte fonda la sua decisione su pilastri normativi e giurisprudenziali molto solidi. Il punto centrale è l’articolo 613 del Codice di Procedura Penale, come riformulato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte chiarisce due aspetti cruciali:
1. L’irrilevanza dell’autentica di firma: Il fatto che un avvocato abbia autenticato la firma dell’imputato non sana il vizio. L’autentica certifica solo l’identità di chi firma, ma non attribuisce la paternità giuridica dell’atto al legale. Il contenuto, le argomentazioni e la strategia difensiva restano dell’imputato, non del professionista.
2. La Ratio della norma: La Corte richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2018), che ha consolidato questo principio. La ragione di tale requisito non è un mero formalismo, ma risiede nella “peculiare natura e nell’elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità”. Il ricorso cassazione non è una terza valutazione dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto, che richiede una competenza tecnica specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il principio del “fai da te” è assolutamente escluso in questa fase del processo. La legge impone un filtro tecnico qualificato, rappresentato dall’avvocato iscritto all’albo speciale, per assicurare che il giudizio di legittimità si concentri sulle questioni di diritto pertinenti e non venga congestionato da ricorsi privi dei requisiti tecnici minimi. Le conseguenze di un errore procedurale, come abbiamo visto, non sono solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma anche una condanna economica. Pertanto, affidarsi a un professionista qualificato non è una scelta, ma l’unica via percorribile.
È possibile presentare un ricorso cassazione personalmente, senza un avvocato?
No, la Corte ha stabilito che è inammissibile. Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
L’autentica della firma da parte di un avvocato sul ricorso presentato personalmente dal cittadino è sufficiente a renderlo valido?
No, l’autentica della firma non è sufficiente. La Corte ha specificato che tale atto non vale ad attribuire il contenuto e la paternità del ricorso al difensore, che deve invece sottoscriverlo direttamente assumendosene la responsabilità tecnica.
Quali sono le conseguenze se un ricorso cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMMESSO NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1983
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dertcravvistraite-part-i; – udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
ck NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
letto il ricorso proposto pertrneresse esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, non rilevando al fine l’autentica di firma apposta in calce dall’avvocato NOME COGNOME che, prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell’atto al difensore;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 10 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi dev essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livell complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibil riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definit nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.