Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11339 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMMESSO NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dertcravvistraite-part-i; – udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
COGNOME NOME Commesso avverso la sentenza in epigrafe;
letto il ricorso proposto pertrneresse esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, non rilevando al fine l’autentica di firma apposta in calce dall’AVV_NOTAIO, che, prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell’atto al difensore;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 10 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi dev essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livell complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibil riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definit nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.