Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso il decreto del 25/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
idato avviso alfe parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha
rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di ottenere la restituzione delle stecche del fascia elastica da questo acquistata per la schiena;
Rilevato che nell’impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta la violazione
del diritto di difesa in materia di diritto soggettivo alla salute;
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all’esito dell’udienza tenuta
contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all’art. 35 o e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione
disponendo trasmettersi gli atti a questa Corte;
Rilevato che l’impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove
correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai se
dell’art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazio diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263362 – 01);
Rilevato che in data 2 aprile 2025 è pervenuta una memoria sottoscritta dall’avv. COGNOME
COGNOME nella quale sono approfonditi e ulteriormente illustrati i motivi di doglianza;
Rilevato altresì che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuo debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2025