Ricorso Cassazione con Difensore: L’Obbligo Assoluto Post-Riforma
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’obbligatorietà dell’assistenza legale qualificata per adire la Suprema Corte. Il caso analizzato riguarda l’inammissibilità di un ricorso cassazione difensore non essendo stato sottoscritto da un avvocato abilitato, ma presentato personalmente dalla parte. Questa decisione sottolinea le rigide regole formali introdotte dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ del 2017, volte a garantire la tecnicità e la qualità dei ricorsi presentati al più alto grado di giudizio.
I Fatti di Causa: Dal Reclamo al Ricorso Personale
La vicenda trae origine da un reclamo presentato da un privato ai sensi dell’art. 18-ter della legge sull’ordinamento penitenziario (L. 354/1975). Questo reclamo era stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con un’ordinanza emessa nel marzo 2024.
Contro tale decisione, il soggetto interessato decideva di agire personalmente, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, senza avvalersi dell’assistenza di un legale. Proprio questa scelta si rivelerà fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Questione Giuridica: Il Ruolo del Difensore nel Ricorso per Cassazione
Il punto centrale della questione è puramente procedurale. La normativa italiana, in particolare dopo le modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, ha stabilito un requisito non derogabile per la presentazione del ricorso in Cassazione.
La legge impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa regola esclude categoricamente la possibilità per la parte privata di presentare personalmente il ricorso, indipendentemente dalla natura del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha agito in stretta aderenza al dettato normativo. I giudici hanno richiamato il principio consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8914 del 2017, secondo cui la modifica legislativa ha introdotto una condizione di ammissibilità inderogabile. La ratio di questa norma risiede nella necessità di assicurare che i ricorsi presentati alla Suprema Corte posseggano un elevato grado di tecnicismo giuridico, filtrando così l’accesso al giudizio di legittimità e garantendone l’efficienza. La presentazione personale dell’atto, pertanto, costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di scendere nel merito delle doglianze sollevate.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni temerarie o prive dei requisiti di legge. La vicenda serve da monito: per accedere alla Corte di Cassazione, l’assistenza di un ricorso cassazione difensore specializzato non è una scelta, ma un obbligo imprescindibile.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e l’atto viene rigettato per un vizio di forma insuperabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 71 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 71 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il 11/12/1972
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
date- avvige-a4e-PaFt-i-;– udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che avverso il provvedimento in epigrafe, con cui era stato rigettato un reclamo ex art. 18-ter L. 354 del 1975, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’alb speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024