Ricorso cassazione difensore: perché la firma personale non è più valida
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale, consolidatosi dopo la cosiddetta ‘Riforma Orlando’. L’obbligo del ricorso cassazione difensore, ovvero la necessità che l’atto sia redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, è un requisito di ammissibilità inderogabile. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso era stato presentato dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, che ha modificato in modo significativo le regole per l’accesso al giudizio di legittimità.
Il ricorrente, agendo in prima persona senza l’assistenza tecnica di un legale iscritto all’apposito albo, ha depositato l’atto di impugnazione, confidando forse in una facoltà che la legge non riconosce più.
La necessità del ricorso cassazione difensore secondo la Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una valutazione puramente procedurale, ma di importanza cruciale. I giudici hanno evidenziato come la riforma del 2017 abbia escluso categoricamente la possibilità per l’imputato o il condannato di presentare personalmente il ricorso.
L’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato, stabilisce che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma risponde all’esigenza di assicurare un’adeguata qualità tecnica all’impugnazione davanti al giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione del diritto.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite (sent. n. 8914/2018), per spiegare le ragioni della declaratoria di inammissibilità. Poiché sia il provvedimento impugnato (del 2023) sia il ricorso stesso sono successivi all’entrata in vigore della legge, la nuova normativa si applica pienamente. La facoltà di proporre personalmente l’impugnazione è stata soppressa.
È stato inoltre chiarito un punto rilevante: non è sufficiente che la firma del ricorrente sia autenticata da un avvocato, né che il legale sottoscriva l’atto ‘per accettazione’ del mandato. La legge richiede che il difensore sia il titolare dell’atto, ovvero colui che ne assume la paternità giuridica e professionale. Qualsiasi altra forma di partecipazione del legale, che non si traduca nella sottoscrizione del ricorso come autore, non sana il vizio di inammissibilità.
Le conclusioni: conseguenze pratiche
La pronuncia ribadisce una regola non eludibile: il ricorso per cassazione in materia penale deve essere un atto tecnico, redatto e firmato da un avvocato cassazionista. La violazione di questa norma comporta conseguenze gravi per il ricorrente. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, che impedisce l’esame delle proprie ragioni, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non potendo escludersi profili di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, è stata disposta anche la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un difensore specializzato per navigare le complesse regole del processo penale, specialmente nella sua fase più alta e tecnica.
Dopo la riforma del 2017, un imputato o condannato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. La Legge n. 103 del 2017 ha escluso la facoltà dell’imputato o del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se il ricorso è firmato personalmente dall’interessato ma un avvocato ne autentica la firma o lo deposita?
Il ricorso è comunque inammissibile. La Corte ha specificato che né l’autenticazione della sottoscrizione né la firma del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti. Il difensore deve essere il titolare dell’atto e sottoscriverlo come tale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Le conseguenze sono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FASANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LEC:CE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIKTTO
NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Sia il provvedimento impugNOME sia i ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condanNOME – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.