Ricorso Cassazione Difensore: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di regole procedurali precise. Un errore formale può costare caro, come dimostra una recente ordinanza che ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligatorietà della firma di un legale specializzato. L’analisi di questo caso chiarisce perché il ricorso cassazione difensore non è una scelta, ma un requisito imprescindibile per accedere al massimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una decisione emessa dal Tribunale in fase di esecuzione penale, decideva di impugnare tale provvedimento. Invece di affidarsi a un legale, provvedeva a redigere e depositare personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, sebbene espressione di un diritto di difesa, si è scontrato con una normativa procedurale specifica e inderogabile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso cassazione difensore
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura formale. La Corte ha semplicemente constatato che il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione della Legge n. 103 del 2017. Questa riforma ha modificato in modo significativo le regole per l’accesso alla Corte di Cassazione, eliminando la facoltà per l’imputato (o il condannato) di presentare personalmente il ricorso. La normativa attuale, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che tale requisito non è sanabile. Anche se un avvocato avesse autenticato la firma del ricorrente o avesse sottoscritto l’atto “per accettazione” del mandato, ciò non avrebbe attribuito al difensore la titolarità dell’atto di impugnazione. La legge vuole che sia proprio un difensore qualificato ad assumersi la paternità e la responsabilità tecnica del ricorso.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla medesima legge, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione. A questa declaratoria è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stato possibile escludere un profilo di colpa nella sua condotta processuale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito: le regole procedurali, specialmente quelle relative alle impugnazioni, non sono meri formalismi. La necessità di un ricorso cassazione difensore qualificato è una garanzia di tecnicità e serietà dell’atto, volta a deflazionare il carico della Suprema Corte e ad assicurare che le questioni sottoposte al suo esame siano giuridicamente fondate.
Per chiunque intenda contestare una sentenza o un’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, è quindi cruciale comprendere che il “fai da te” è una strada preclusa e controproducente. È obbligatorio rivolgersi a un avvocato cassazionista, l’unico professionista in grado di redigere e sottoscrivere validamente l’atto, evitando una declaratoria di inammissibilità che, oltre a impedire l’esame nel merito, comporta significative conseguenze economiche.
È possibile per un imputato o un condannato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione è stata esclusa. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
La condanna alla sanzione pecuniaria consegue alla declaratoria di inammissibilità quando non è possibile escludere la colpa del ricorrente nel proporre l’impugnazione. La presentazione di un ricorso senza rispettare un requisito fondamentale come la sottoscrizione del difensore è considerata una condotta colposa che giustifica l’applicazione della sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
!dato avviso alle parti; [
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, quale Giudice dell’esecuzione, il 02/11/2023.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolar dell’atto stesso).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidenta