Ricorso per Cassazione Fai-da-Te? La Suprema Corte dice No
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività complessa che richiede competenze tecniche specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile del ricorso cassazione difensore, ovvero l’obbligo che l’atto sia redatto e sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti: Un Ricorso Personale Contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’elemento cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che l’atto di impugnazione non era stato firmato da un legale qualificato, ma direttamente dalla parte interessata. L’imputato ha scelto la via del ‘fai-da-te’ legale, una strada che, come vedremo, è preclusa nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte: Il ricorso cassazione difensore è obbligatorio
La Corte di Cassazione, senza necessità di formalità particolari, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta: l’atto non poteva essere esaminato nel merito perché privo di un requisito formale essenziale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni giuridiche solide, radicate nella normativa vigente e consolidate dalla giurisprudenza.
La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
Il punto di riferimento normativo è l’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non lascia spazio a interpretazioni: la difesa tecnica specializzata non è una facoltà, ma un obbligo.
La Conferma delle Sezioni Unite
A rafforzare questo principio, l’ordinanza cita una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017). In quella occasione, il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il ricorso per cassazione contro qualsiasi tipo di provvedimento non può mai essere proposto personalmente dalla parte. Questa regola si applica a prescindere dalla natura del provvedimento impugnato.
La Complessità Tecnica del Giudizio di Legittimità
La ratio dietro questa norma risiede nella natura stessa del giudizio in Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito in cui si riesaminano i fatti, ma di un giudizio di ‘legittimità’, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Questo livello di analisi richiede una preparazione tecnica e una conoscenza specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire. La complessità dei motivi di ricorso e la specificità del linguaggio giuridico rendono la difesa personale inefficace e, come stabilito dalla legge, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito chiaro: nel processo penale, la strada per la Corte di Cassazione passa obbligatoriamente attraverso lo studio di un avvocato abilitato. Qualsiasi tentativo di agire personalmente in questa sede è destinato a fallire, con conseguenze economiche negative per il ricorrente. La norma non è un mero formalismo, ma una garanzia di qualità e serietà del processo, assicurando che alla Corte vengano sottoposte questioni giuridiche fondate e tecnicamente ben formulate. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione deve, quindi, affidarsi esclusivamente a un professionista qualificato per non vedere il proprio ricorso respinto ancora prima di essere discusso.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in ambito penale?
No, il provvedimento chiarisce che il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
Qual è la conseguenza se un imputato presenta personalmente il ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Perché è necessario un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La Corte sottolinea che il giudizio di Cassazione ha una natura peculiare e un elevato livello di complessità tecnica, che richiede la competenza specifica di un difensore abilitato a operare in quella sede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11263 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 00G4SUE) nato il 29/07/1979
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
alle GLYPH rti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto da ricorso personale da NOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 10 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi de essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livell complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibil riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defini nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 2/12/2021.