Ricorso Cassazione Difensore: L’Obbligo di Sottoscrizione a Pena di Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’obbligatorietà del ricorso cassazione difensore. Presentare personalmente un ricorso alla Suprema Corte, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato abilitato, conduce a una declaratoria di inammissibilità immediata. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze pratiche di questa regola.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’aspetto cruciale della vicenda non riguarda il merito della contestazione, ma la modalità con cui l’atto di impugnazione è stato proposto: l’imputato ha redatto e presentato il ricorso personalmente, senza che questo fosse sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza, data l’evidenza del vizio procedurale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Indispensabilità del Ricorso Cassazione Difensore
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla riforma del 2017 (legge n. 103/2017). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
I giudici hanno chiarito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato. La ratio della norma risiede nella natura altamente tecnica del giudizio di legittimità, che richiede competenze specifiche che solo un avvocato cassazionista può garantire.
La Corte ha inoltre precisato un punto importante: l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale non sana il vizio. L’autenticazione, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., serve unicamente a certificare la provenienza della firma dalla parte privata, ma non sostituisce il requisito fondamentale della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato. L’atto rimane un atto personale della parte, privo del necessario patrocinio tecnico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un’indicazione pratica di assoluta importanza. Chiunque intenda presentare un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Il tentativo di agire personalmente, anche se in buona fede, si scontra con una barriera procedurale insormontabile, che comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’addebito di spese e sanzioni. Questa regola tutela la funzione stessa della Corte di Cassazione, garantendo che i ricorsi siano tecnicamente fondati e pertinenti al solo esame della legittimità delle decisioni.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), l’art. 613 del codice di procedura penale richiede che il ricorso sia obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa declaratoria può avvenire con una procedura semplificata (de plano), senza udienza, e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No. La Corte ha specificato che l’autenticazione della firma serve solo a confermare la genuinità della sottoscrizione, ma non sostituisce il requisito essenziale che l’atto di ricorso sia redatto e sottoscritto dal difensore abilitato. L’atto rimane di natura personale e, pertanto, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 0486ZA8) nato il 15/11/1989
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amdouni Bilel; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. peri., attest unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 01).
Rilevato che la causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025