Ricorso Cassazione Difensore: L’Obbligo di Sottoscrizione dell’Avvocato Cassazionista
L’accesso alla Corte di Cassazione, vertice del nostro sistema giudiziario, è regolato da norme procedurali molto rigorose. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una di queste regole fondamentali: la necessità che il ricorso Cassazione difensore sia sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Vediamo nel dettaglio il caso e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti di Causa
Un soggetto, già condannato, si trovava nella fase di esecuzione della pena. Avverso un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il punto cruciale, che ha determinato l’esito della vicenda, è che il ricorso veniva proposto e sottoscritto personalmente dal condannato, senza l’assistenza e la firma di un legale.
La Regola sull’Assistenza del Difensore nel Ricorso in Cassazione
La controversia ruota attorno a una modifica legislativa introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso presentato dall’imputato o dal condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, sia l’ordinanza impugnata che il successivo ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma. Pertanto, la nuova e più stringente normativa era pienamente applicabile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, detta de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza pubblica. Il ragionamento dei giudici è stato lineare e si è basato su due elementi principali:
1. Violazione Procedurale: Il ricorso era stato presentato personalmente dal ricorrente e non da un difensore abilitato, violando così il chiaro disposto dell’art. 613 c.p.p. La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista costituisce un vizio insanabile che impedisce l’esame del merito del ricorso.
2. Conseguenze dell’Inammissibilità: In applicazione dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la presentazione di un ricorso inammissibile per un vizio così evidente integrasse un profilo di colpa, giustificando l’imposizione della sanzione.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un’ulteriore istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La sua natura tecnica richiede un’assistenza legale qualificata. L’obbligo della sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e serietà dell’impugnazione. Per i cittadini, la lezione è chiara: per contestare un provvedimento davanti alla Suprema Corte, è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un difensore specializzato, pena la chiusura immediata e definitiva del procedimento, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Un condannato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. In base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103/2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero senza udienza. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Questa regola si applica a tutti i ricorsi?
Sì, questa regola si applica a tutti i provvedimenti e ai ricorsi successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto tale obbligo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
tecan avverso l’ordinanza del 13/05/2025 della CORTE APPELMYSTr.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 14 maggio 2025 è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.