Ricorso in Cassazione: L’Obbligo del Difensore Abilitato
Il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, per la sua natura tecnica, è soggetto a regole procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: la necessità che il ricorso cassazione difensore sia sottoscritto da un avvocato specializzato, a pena di inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’impossibilità per l’imputato o il condannato di presentare personalmente l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Il Caso: Un Ricorso Presentato Senza Avvocato
Il caso in esame riguarda un condannato che ha presentato personalmente un ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’atto di impugnazione, non essendo stato redatto e firmato da un legale iscritto all’apposito albo speciale, è stato immediatamente sottoposto al vaglio di ammissibilità della Corte.
La Necessità del Ricorso Cassazione Difensore: Analisi Normativa
La normativa processuale penale, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce regole precise per la presentazione del ricorso. Questi articoli precludono esplicitamente la facoltà dell’imputato, e di conseguenza del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. La legge impone un requisito formale inderogabile: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione non è un mero formalismo, ma una garanzia di tecnicità e professionalità, data la complessità delle questioni di legittimità trattate in questa sede.
le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha agito de plano, ovvero senza indire un’udienza formale, basandosi sulla palese violazione di legge. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento, cementato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha chiarito in modo inequivocabile come la sottoscrizione del difensore specializzato sia un requisito essenziale per la validità del ricorso.
La mancanza di tale sottoscrizione rende l’atto nullo e, pertanto, inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che, in questi casi, non è possibile escludere la colpa del ricorrente, il quale è tenuto a conoscere le norme procedurali fondamentali. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
le conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito sulle formalità del giudizio di legittimità. Chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il tentativo di agire personalmente, seppur mosso da ragioni personali, si scontra con una barriera normativa invalicabile, che porta non solo al rigetto del ricorso ma anche a conseguenze economiche negative. La decisione rafforza il ruolo del difensore tecnico come garante della corretta instaurazione del processo nell’ultimo grado di giudizio.
Un condannato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No, la legge processuale penale esclude categoricamente che l’imputato o il condannato possano proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato.
Cosa succede se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato iscritto all’albo speciale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questo significa che i giudici non entreranno nel merito delle questioni sollevate, ma si fermeranno alla verifica del requisito formale mancante.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, determinata dal giudice, da versare in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1338 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 26/08/1946
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato av/so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
che il ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, è stato propost personalmente dal condannato NOME COGNOME;
CONSIDERATO
che, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore