Il Ricorso in Cassazione Esige la Firma del Difensore: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è regolato da norme procedurali precise, pensate per garantire ordine e competenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la necessità del ricorso cassazione difensore, ovvero l’obbligo che l’atto di impugnazione sia redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Invece di affidarsi a un legale, il ricorrente ha deciso di redigere e depositare personalmente l’atto di impugnazione presso la Corte di Cassazione. Questo atto, sebbene legittimo in altri gradi di giudizio, si è scontrato con una barriera procedurale invalicabile nel giudizio di legittimità.
La Riforma e l’Obbligo del Ricorso Cassazione Difensore
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte risiede nella Legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017. Questa normativa ha modificato in modo significativo le regole per proporre ricorso in Cassazione. In particolare, ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo la facoltà per l’imputato, e di conseguenza anche per il condannato, di presentare personalmente il ricorso.
La legge stabilisce ora, a pena di inammissibilità, che l’atto debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma una garanzia della qualità tecnica dell’atto, data la natura del giudizio di Cassazione, che non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e basate su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno sottolineato i seguenti punti:
1. Natura Personale dell’Atto: Il ricorso è un atto personale della parte, ma la legge ne affida la redazione e la sottoscrizione a un professionista qualificato. La titolarità dell’atto resta in capo al ricorrente, ma la sua forma tecnica è delegata al difensore.
2. Irrilevanza dell’Autenticazione: La Corte ha chiarito che eventuali “escamotage” non possono sanare il vizio. Anche se un avvocato autenticasse la firma del condannato o firmasse l’atto “per accettazione” del mandato, ciò non sarebbe sufficiente. Queste firme accessorie, infatti, non trasferiscono la titolarità della redazione e sottoscrizione dell’atto al difensore, che è il requisito essenziale richiesto dalla legge.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: In applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa riforma, l’inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze automatiche: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Tale condanna pecuniaria è esclusa solo se si dimostra l’assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito chiaro: chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale. La possibilità di agire personalmente, prevista in altre fasi del processo, è categoricamente esclusa in questo grado di giudizio. La norma mira a preservare la funzione della Corte Suprema come organo di nomofilachia, assicurando che le questioni sottoposte al suo esame siano tecnicamente ben formulate. Per i cittadini, questo significa che il percorso verso la Cassazione richiede un’assistenza legale specializzata, senza la quale ogni sforzo risulterà vano e potenzialmente costoso.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, in base alla normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato personalmente dal condannato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato sana il vizio di inammissibilità?
No, la Corte ha specificato che né l’autenticazione della sottoscrizione né la firma del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti a sanare il vizio, poiché non trasferiscono la titolarità dell’atto impugnatorio al difensore, come richiesto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9192 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 22/10/1984
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.