Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto personalmente da:
NOME NOME nato a Napoli
il 26DATA_NASCITA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza 26/04/2024 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli con la sentenza impugnata in questa sede confermava la pronuncia emessa in data 03/11/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nola che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile dei delitti di rapina impropria, furto ricettazione con conseguente irrogazione della pena di anni quattro mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1200.00 di multa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione personalmente l’imputato lamentando, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale della legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena inflitta dal giudice di primo grado.
Il ricorso, presentato personalmente dall’imputato con sottoscrizione autentica dal difensore di fiducia, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazion avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tal sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili ne ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 01/10/2024.