Ricorso Cassazione Concordato: i Limiti all’Impugnazione della Pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del ricorso in cassazione concordato in appello, un istituto processuale che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. La pronuncia chiarisce in modo netto quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità, specialmente quando l’oggetto della doglianza è la quantificazione della sanzione.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, aveva rideterminato la pena inflitta a un’imputata per i reati di calunnia e rapina aggravata. 
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio nella determinazione della pena. Il motivo di ricorso, in sostanza, metteva in discussione proprio uno degli elementi centrali del patto processuale siglato.
I Limiti del Ricorso in Cassazione Concordato
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia. L’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di ricorso in cassazione concordato è soggetta a limiti ben precisi. Non è un’impugnazione a tutto campo, ma un rimedio circoscritto a specifiche violazioni. 
La giurisprudenza ammette il ricorso solo quando si contestano:
1.  Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto o viziato).
2.  Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3.  Contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso. In particolare, non è possibile contestare aspetti a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione di cause di proscioglimento evidenti (art. 129 c.p.p.) o, come nel caso di specie, la congruità della pena concordata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), evidenziando che le censure mosse dalla difesa riguardavano la determinazione della pena, un aspetto che era stato oggetto di accordo tra le parti. Gli Ermellini hanno specificato che le doglianze sulla pena sono inammissibili, a meno che non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione. 
Una sanzione è considerata illegale solo se:
– Non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato.
– È di un genere diverso da quello stabilito dalla norma incriminatrice.
Nel caso esaminato, il ricorrente non lamentava un’illegalità della pena, ma ne contestava la quantificazione, che però era stata il risultato della volontà negoziale delle parti. Pertanto, il motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione riafferma la natura pattizia del concordato in appello: una volta raggiunto l’accordo, le parti non possono rimetterlo in discussione attraverso il ricorso in Cassazione, se non per i vizi genetici dell’accordo stesso. La scelta di accedere a questo rito comporta una rinuncia implicita a far valere motivi di impugnazione diversi da quelli eccezionalmente ammessi. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
 
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello per motivi legati alla determinazione della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena se questa non è illegale (cioè non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge), poiché la pena è stata concordata tra le parti.
Quali sono i motivi ammissibili per un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammissibile solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 6351  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 19 giugno 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta COGNOME NOME in ord ai reati di calunnia e rapina aggravata in concorso alla stessa ascritti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputata deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. violazione dell’art. 606 lett cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Ed invero deve essere ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dell condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.
n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 – 01)..E nel caso di specie il. ricorso investe proprio la determinazione della pena pur stabilita a seguito di accordo delle parti.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 6 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 gennaio 2024
IL CONSIGLIEE EST.
Sergi  COGNOME
eltrani