Ricorso Cassazione concordato: perché l’impugnazione è inammissibile?
L’istituto del concordato in appello rappresenta una scelta strategica importante nel processo penale, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso Cassazione concordato, sottolineando come la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità precluda un successivo esame nel merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui diversi imputati, dopo una condanna in primo grado, decidevano di accedere al cosiddetto “concordato in appello” (o patteggiamento in appello). In sostanza, gli imputati e la procura si accordavano per una rideterminazione della pena, rinunciando contestualmente ai motivi di appello che contestavano la loro responsabilità penale. La Corte di Appello di Bari accoglieva l’accordo, rideterminava le pene e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati decidevano comunque di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando nuovamente questioni relative alla loro responsabilità, alla valutazione delle prove e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Limiti del Ricorso Cassazione concordato
La questione centrale portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava proprio l’ammissibilità di un ricorso di questo tipo. Potevano gli imputati, dopo aver volontariamente rinunciato a contestare la propria colpevolezza in appello per ottenere un accordo sulla pena, rimettere tutto in discussione davanti alla Cassazione? I ricorsi degli imputati miravano a scardinare la base stessa della loro affermazione di responsabilità, un punto a cui avevano esplicitamente rinunciato per beneficiare del concordato.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Principio di Diritto
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, in tema di concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi. Nello specifico, l’impugnazione è ammissibile unicamente se si contesta:
1. Un vizio nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo;
2. Un problema relativo al consenso del pubblico ministero;
3. Un contenuto della sentenza del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, sono precluse le contestazioni relative ai motivi a cui si è rinunciato (come la responsabilità), alla mancata valutazione di cause di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., e a presunti vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti previsti dalla legge per quel reato).
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano tentato di riaprire una discussione sul merito della loro colpevolezza, argomento che era stato definitivamente chiuso con la loro rinuncia in sede di appello. Tale rinuncia è l’elemento chiave che rende il successivo ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta del concordato in appello è una decisione che comporta conseguenze definitive. Rinunciare ai motivi sulla responsabilità significa accettare l’accertamento di colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato. Non è possibile “tornare indietro” e rimettere in discussione il merito davanti alla Cassazione. La sentenza cristallizza il principio secondo cui la volontà di patteggiare in appello preclude la possibilità di contestare successivamente i punti oggetto di rinuncia, garantendo così la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema processuale.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena (concordato) in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero o se la decisione del giudice è diversa dall’accordo pattuito.
Se si rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità per ottenere un concordato sulla pena, si può poi contestare la responsabilità davanti alla Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative a motivi rinunciati, come quelle sulla responsabilità, sono inammissibili, poiché la rinuncia è un elemento fondamentale dell’accordo.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 21051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOMENOME” nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 1,1~Mle, del PG NOME PASSAFIUME/
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, accolte le istanze di concordato, con rinuncia ai motivi riguardanti la responsabilità, da parte di tutti gli imputati, ha rideterminato la pena rispettivamente irrogata a ciascuno di essi, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ritenuto che i motivi di ricorso (per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla responsabilità dei prevenuti e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; per COGNOME NOME, violazione dell’art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in punto di responsabilità dell’imputato; per COGNOME NOME, carenza di motivazione con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.), sono inammissibili perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previst dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME