Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30151 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
fdfdlA oq (1/1 ‘-.141N() n, GLYPH eii-A 1A Oi APOUti3 iL 1$1411N19 i ttAlitetoro rr avverso l’ordinar 01/2025 derfITIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dett 5 ~+~~;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che avverso il provvedimento impugnato, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 31 gennaio 2024, risultano essere stati depositati
atti di impugnazione, uno dei quali è stato presentato personalmen dall’imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1,
613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscrit a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C
cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
che l’altro atto, rivolto al Tribunale di sorveglianza che, il 16 gennaio 202
ha qualificato come ricorso per cassazione, è sottoscritto dall’avv. NOME
COGNOME il quale non risulta, dal controllo effettuato presso il sito de abilitato all’esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superio
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legg giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono ess
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speci
Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore abilitato è inammissibile; eli ‘ GLYPH rnA,(A J e aluh, GLYPH BR1,64 rigewysvr-trrf, mvoirs3S ona che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale all norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a prop ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo ai difensori iscritti nell’albo speciale in ragione del livello tecnico richies redazione dell’atto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 08/05/2025.
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