Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 1020/2025
NOME SESSA
CC – 27/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 19804/2025
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad ABRIOLA il 21/03/1970
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2025, la Prima sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso con il quale COGNOME NOME aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza, che Ð per quanto qui di interesse Ð aveva confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti, in ordine a svariati reati in materia di stupefacenti.
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Avverso la sentenza pronunciata in sede di legittimitˆ , ha proposto personalmente ricorso COGNOME Nicola, ai sensi dellÕart. 625-bis cod. pen., deducendo lÕerrore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Prima sezione penale, nella valutazione degli elementi a suo carico.
Il ricorso è inammissibile perchŽ sottoscritto personalmente dallÕimputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimitˆ .
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Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneitˆ dell’atto introduttivo del giudizio di legittimitˆ.
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Al riguardo, va ricordato che lÕart. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimitˆ debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 27201001) hanno individuato la della modifica nella necessitˆ della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: Çl’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalitˆ nell’impostazione e nella redazione dellÕatto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimitˆ, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1È.
Hanno precisato che il ricorso per cassazione Çavverso qualsiasi tipo di provvedimentoÈ non pu˜ essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilitˆ, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che Çnon vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall’ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazioneÈ.
Il ricorso presentato personalmente dal COGNOME pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
LÕinammissibilitˆ, ai sensi dellÕart. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata .
AllÕinammissibilitˆ del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Rosa COGNOME