Ricorso Cassazione Avvocato non Cassazionista: Quando è Inammissibile?
La scelta del difensore è un momento cruciale in qualsiasi procedimento legale, ma assume un’importanza ancora maggiore quando si arriva all’ultimo grado di giudizio. Presentare un Ricorso Cassazione con un avvocato non cassazionista può avere conseguenze fatali per l’esito della causa, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per patrocinare in Cassazione, l’iscrizione all’albo speciale non è un’opzione, ma un requisito inderogabile.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale. Il punto nodale, tuttavia, non riguarda il merito della questione, ma un vizio puramente procedurale: l’atto di impugnazione era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori. Un ulteriore elemento di complessità era dato dal fatto che l’atto, originariamente qualificato come appello, era stato successivamente convertito in un ricorso per cassazione. La questione sottoposta alla Corte era se questa ‘conversione’ potesse sanare il difetto di legittimazione del difensore.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Cassazione con Avvocato non Cassazionista
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e in linea con il suo consolidato orientamento. Con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa dell’articolo 613 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che i motivi del ricorso siano sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La Corte ha chiarito che non esistono eccezioni a questa regola, nemmeno nel caso in cui un appello venga convertito in ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette a preservare il rigore procedurale. I giudici hanno sottolineato che la norma che richiede un avvocato cassazionista è posta a garanzia della qualità e della specificità della difesa tecnica nel giudizio di legittimità, che ha caratteristiche uniche. Consentire una deroga nel caso di appello convertito creerebbe una disparità ingiustificata: chi sbaglia a qualificare l’impugnazione finirebbe per essere avvantaggiato rispetto a chi, correttamente, presenta fin da subito un ricorso per cassazione, rispettando tutti i requisiti. In altre parole, l’errore nella scelta del mezzo di impugnazione non può trasformarsi in una scappatoia per eludere obblighi procedurali sanzionati con l’inammissibilità. La Corte ha citato precedenti pronunce conformi, consolidando un principio che non ammette deroghe.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, ribadisce l’importanza per il cittadino di verificare attentamente le qualifiche del proprio legale, assicurandosi che sia abilitato al patrocinio presso le corti superiori se si intende procedere in Cassazione. In secondo luogo, conferma che le norme procedurali non sono meri formalismi, ma presidi essenziali per il corretto svolgimento del processo. L’esito del caso è stato severo per il ricorrente, che non solo ha visto il suo ricorso respinto senza un esame nel merito, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma alla cassa delle ammende, a dimostrazione della gravità del vizio procedurale.
Un ricorso per cassazione può essere firmato da un avvocato non iscritto all’albo speciale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un appello viene ‘convertito’ in ricorso per cassazione ma l’avvocato non è cassazionista?
Anche in caso di conversione dell’appello in ricorso, la regola non cambia. Il ricorso è comunque inammissibile perché non è prevista alcuna deroga all’obbligo di iscrizione all’albo speciale. Permettere il contrario significherebbe eludere un obbligo di legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 40307 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOSANNA( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di PATTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
visti i motivi proposti da difensore non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE speciale della Corte di cass considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore no iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen. la inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei, Rv. 26969001);
osservato che non rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazi giacché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “alla regola secondo cui il ricors cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto speciale RAGIONE_SOCIALE abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni super prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero e favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia pro l’esatto mezzo di impugnazione” (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 25800001; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 26969001);
osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processual versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/09/2024
L’estensore
Il Presidente