Ricorso Cassazione: L’Importanza Cruciale dell’Avvocato Cassazionista
Presentare un ricorso cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede non solo competenza, ma anche specifici requisiti formali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. In caso contrario, l’atto è irrimediabilmente inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la scelta del difensore è così cruciale.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la decisione dei giudici di secondo grado, sperando in un annullamento o in una revisione della condanna. Il ricorso veniva regolarmente depositato, affidandosi a un legale per la sua redazione e sottoscrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si è basata su un controllo preliminare, risultato fatale: il difensore che aveva firmato l’atto non possedeva l’abilitazione necessaria per patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: un vizio insanabile nel ricorso cassazione
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell’apposito “albo speciale della corte di cassazione”.
I giudici hanno rilevato che, a seguito di una verifica effettuata sul sito del Consiglio Nazionale Forense, l’avvocato del ricorrente non risultava iscritto a tale albo. Questa mancanza non è un mero vizio di forma sanabile, ma un requisito di ammissibilità essenziale che incide sulla validità stessa dell’atto. La ratio della norma è quella di garantire che la difesa tecnica davanti alla Suprema Corte sia affidata a professionisti di comprovata esperienza e competenza, capaci di affrontare le complesse questioni di legittimità tipiche di questo grado di giudizio. La mancanza di tale requisito, pertanto, ha impedito alla Corte di procedere con l’esame del merito del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Le conclusioni tratte da questa vicenda sono severe ma chiare. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la fine del percorso giudiziario per l’imputato, rendendo definitiva la sentenza d’appello, ma anche conseguenze economiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza funge da importante monito: quando si intende presentare un ricorso cassazione, il primo e fondamentale passo è verificare che il proprio legale sia un avvocato cassazionista, regolarmente iscritto all’albo speciale. Affidarsi a un professionista non abilitato significa, di fatto, precludersi la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
Qualsiasi avvocato può presentare un ricorso in Cassazione?
No, la legge richiede espressamente che l’atto di ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è firmato da un avvocato non abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva. L’atto è considerato giuridicamente invalido per quel grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 22/12/1977
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti3
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comm cod. proc. pen. secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono ess sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell cassazione”, mentre nel caso in esame l’avv. NOME COGNOME da ricerca effettuata sul sito Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.