Ricorso per cassazione da avvocato non abilitato: un errore che costa caro
Affrontare un procedimento giudiziario richiede non solo competenza, ma anche il rispetto di rigide regole formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale verificare le qualifiche del proprio difensore, specialmente quando si intende presentare un ricorso per cassazione da avvocato non abilitato. Un errore in questa fase può trasformare un tentativo di far valere i propri diritti in una condanna a ulteriori spese e sanzioni, come dimostra il caso in esame.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Rimini, con la quale un imputato veniva condannato alla pena di cento euro di ammenda. La condanna era per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, relativo al porto di oggetti atti ad offendere, e includeva la confisca di un coltello sequestrato. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva impugnazione.
La Riqualificazione dell’Impugnazione in Ricorso per Cassazione
Il primo punto affrontato dalla Corte Suprema riguarda la natura stessa dell’impugnazione. La legge, precisamente l’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che le sentenze che comminano la sola pena dell’ammenda non sono appellabili. Pertanto, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. Di conseguenza, l’atto presentato dal legale, sebbene qualificato come appello, è stato correttamente riqualificato dalla Corte come ricorso per cassazione. Questo passaggio è fondamentale, perché attiva una serie di requisiti procedurali molto più stringenti, incluso quello relativo alla qualifica del difensore.
La Decisione: Inammissibilità per Difetto di Legittimazione del Difensore
Il cuore della decisione risiede nella verifica della legittimazione del legale a presentare il ricorso. La legge (art. 613, comma 1, c.p.p.) stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa iscrizione attesta una particolare anzianità e competenza, ritenute necessarie per patrocinare davanti alla massima giurisdizione.
Nel caso di specie, l’avvocato che ha proposto il ricorso non risultava iscritto a tale albo. Questa mancanza costituisce un vizio insanabile che priva il difensore della legittimazione a compiere l’atto. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso per cassazione da avvocato non abilitato inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione sulla base del chiaro dettato normativo. La mancanza dell’iscrizione all’albo speciale non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale posto a garanzia della qualità della difesa davanti alla giurisdizione di legittimità. La procedura semplificata ‘de plano’, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., consente alla Corte di definire rapidamente questi ricorsi palesemente inammissibili senza necessità di udienza. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è una conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità, quando non sia possibile escludere la colpa del ricorrente. In questo contesto, la Corte ha implicitamente ritenuto che rientri nella sfera di diligenza dell’assistito la scelta di un difensore qualificato per il grado di giudizio richiesto.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un monito importante: un errore procedurale, come affidarsi a un legale non abilitato per il giudizio di cassazione, ha conseguenze dirette e pesanti per il cliente. Non solo l’impugnazione non viene esaminata nel merito, vanificando ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro). Per i cittadini, ciò sottolinea la necessità di informarsi e verificare sempre le credenziali e le specifiche abilitazioni del professionista a cui si affidano, per evitare che un errore formale si traduca in un danno sostanziale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha presentato non era iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dalla legge.
Una sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda è appellabile?
No, in base a quanto stabilito dall’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale e confermato nel provvedimento, le sentenze che applicano la sola pena dell’ammenda non sono appellabili. L’unico rimedio possibile è il ricorso per cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre a non ottenere una revisione della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro da versare in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata il 06/06/1982
avverso la sentenza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avy?’o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTA
l’impugnazione proposta dall’Avv. NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro cento di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4, legge n. 110 del 1975, con la confisca coltello in sequestro;
RILEVATO
che tale sentenza in quanto di condanna alla sola pena dell’ammenda è inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., senza che al riguardo rilevi la misura di sicurezz della confisca, trovando applicazione la previsione di cui all’art. 579, comma 3, cod. proc. pen. che, pertanto, l’impugnazione va qualificata come ricorso per cassazione;
RITENUTO
che l’Avv. NOME COGNOME non è legittimato a proporre tale ricorso, in quanto difensore che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, sicché, ai sensi dell’art comma 1, cod. proc. pen., l’impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna deeicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.