Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
N o vj dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, resa in data L apri e GLYPH 242 dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, è stata rigettata la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze divenute definitive, proposta da NOME COGNOME, ex art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che, avverso la indicata ordinanza, è stato proposto appello, ex art. 310 cod. proc. pen. al Tribunale di Taranto che, con provvedimento del 16 aprile 2024, ha qualificato l’appello in ricorso per cassazione, ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti a questa Corte.
Rilevato che, comunque, l’impugnazione avverso il descritto provvedimento, proposta in data 15 aprile 2024 dalla difesa (cfr. appello a firma dell’AVV_NOTAIO), risulta provenire da difensore che non è iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte.
Ritenuto che detta impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell’atto.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente