Ricorso Cassazione Avvocato: Perché è Inammissibile il Fai-da-Te
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per presentare un ricorso cassazione avvocato è una figura imprescindibile. La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato personalmente da un condannato, sottolineando come la normativa vigente non consenta più questa modalità, un tempo possibile. Questa decisione evidenzia l’importanza del patrocinio legale qualificato nell’ultimo grado di giudizio e le severe conseguenze per chi non rispetta tale requisito.
Il Caso: Un Ricorso Personale Respinto
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Un soggetto, condannato in via definitiva, decideva di impugnare tale provvedimento presentando personalmente, in data 23 gennaio 2024, un ricorso per cassazione. L’atto, dunque, non recava la firma di un difensore, ma unicamente quella della parte interessata. La Corte è stata chiamata a valutare, in via preliminare, la validità di un ricorso così proposto.
La Decisione della Corte sul Ricorso Cassazione Avvocato
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la celebrazione di un’udienza pubblica, data l’evidente e insanabile carenza di un presupposto processuale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda interamente sulla normativa introdotta con la Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Tale legge ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. In particolare, è stata eliminata la facoltà per l’imputato (e quindi anche per il condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione.
La nuova formulazione della legge prevede in modo inequivocabile che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questo requisito, come sottolineato dalla Corte richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), garantisce un elevato livello di tecnicismo giuridico, necessario per adire il giudice di legittimità, il cui compito non è rivedere i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Poiché il ricorso in esame era stato presentato da un soggetto non legittimato (la parte personalmente), la Corte lo ha ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale. La conseguente condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è stata giustificata in base all’art. 616 dello stesso codice, in quanto non sono emersi elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità, un principio avallato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000).
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un orientamento ormai granitico nella giurisprudenza di legittimità. Per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in ambito penale, è assolutamente necessario affidarsi a un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il “fai-da-te” non solo è inefficace, in quanto porta a una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. La tecnicità del giudizio di cassazione impone una difesa qualificata, a garanzia del corretto funzionamento della giustizia e della tutela dei diritti.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza chiarisce che, a seguito della legge n. 103/2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato o condannato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma pecuniaria è una conseguenza prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto di applicarla perché non vi erano elementi per considerare che il ricorrente avesse proposto l’impugnazione senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
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‘rti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato il 23 gennaio 2024.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugNOME sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condanNOME – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall’interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024