Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMO
I avviso alle parti;(
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza diPalermo;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente sen ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’ent vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modif l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per c deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nel composizione più autorevole, ha affermato che è manifes1:amente infondata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pe modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita viol degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consen proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione profe richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, risp l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 89 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a n dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. peri., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000; – di una s favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favo-e della Cassa ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023