Ricorso per Cassazione Avvocato: L’Errore Formale che Costa Caro
Nel complesso mondo del diritto processuale, la forma è spesso sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ce lo ricorda con fermezza, evidenziando come un ricorso per cassazione presentato da un avvocato privo dei necessari requisiti formali sia destinato a un esito infausto, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni esposte. Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole procedurali inderogabili, la cui violazione può avere conseguenze pesanti per l’assistito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa da un Giudice di Pace, che aveva ritenuto un imputato colpevole del reato previsto dall’articolo 636, terzo comma, del codice penale, condannandolo al pagamento di una multa di 516,00 euro. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, decideva di presentare ricorso direttamente alla Suprema Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso
L’atto di impugnazione sollevava diverse questioni, sia di fatto che di diritto. Il difensore contestava la sussistenza stessa del reato, la carenza dell’elemento soggettivo (cioè l’intenzione di commettere il fatto), la mancanza di prove a sostegno dell’accusa e, in subordine, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Motivi articolati che, in teoria, avrebbero meritato un esame approfondito da parte della Corte.
La Decisione della Corte Suprema sul Ricorso per Cassazione Avvocato
Contrariamente alle aspettative del ricorrente, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza nemmeno la necessità di una discussione in udienza. La ragione di questa drastica decisione non risiedeva nella debolezza delle argomentazioni difensive, ma in un vizio formale preliminare e insuperabile.
Le Motivazioni: L’Iscrizione all’Albo Speciale è un Requisito Inderogabile
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione di un principio consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103). La Corte ha rilevato che il difensore che aveva sottoscritto e presentato il ricorso non risultava iscritto all'”albo speciale della Corte di cassazione”.
La legge, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione, per essere valido, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Questa non è una mera formalità, ma una garanzia di competenza e professionalità specifica, ritenuta necessaria per affrontare la complessità tecnica di un giudizio di legittimità.
La Corte ha ribadito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnabile in Cassazione e che la parte non può presentare personalmente il ricorso. La mancanza di iscrizione del legale nell’apposito albo speciale costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare i motivi dell’impugnazione, portando direttamente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. Per gli assistiti, emerge l’importanza cruciale di verificare che il proprio legale possieda le qualifiche specifiche per il tipo di azione legale che si intende intraprendere. Affidarsi a un professionista non abilitato per un ricorso in Cassazione significa vanificare ogni possibilità di successo, con conseguente spreco di tempo e risorse.
Per gli avvocati, è un monito severo sulla necessità di conoscere e rispettare scrupolosamente le norme procedurali. L’errore formale, in questo caso, non solo ha precluso al cliente la tutela dei propri diritti, ma ha anche comportato per quest’ultimo una condanna ulteriore: il pagamento delle spese processuali e di una cospicua ammenda di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Un epilogo che dimostra come, nel processo, la diligenza formale sia il primo e indispensabile passo per poter far valere le proprie ragioni.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha sottoscritto non era iscritto nell’albo speciale che abilita al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dalla legge.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso presentati dalla difesa?
No, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso (insussistenza del reato, carenza di prova, ecc.) perché il vizio formale relativo alla qualifica del difensore è preliminare e assorbente, impedendo ogni valutazione sul contenuto dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43716 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 34073/2024
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Bronte il 08/11/1961
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIUDICE COGNOME di Randazzo;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni ddel difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Randazzo condannava COGNOME Benedetto alla multa di 516,00 euro per il reato allo stesso ascritto (artt. 636, comma terzo, cod.pen.).
Il difensore di COGNOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME, con studio in INDIRIZZO, in Randazzo, ha proposto atto di impugnazione avverso la predetta sentenza deducendo motivi di ricorso con i quali ha sostenuto: – l’insussistenza dei reati contestati; – la carenza assoluta dell’elemento soggettivo; – la carenza di prova; – la mancata applicazione della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (il difensore nato nel 1985 risulta iscritto esclusivamente all’albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Catania dal 22/11/2022) Ł inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla
legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione’ (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, COGNOME, Rv. 276039-01; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01; Sez. 5. n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME