Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43716 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/11/2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bronte il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIUDICE DI PACE di Randazzo;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ddel difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Randazzo condannava COGNOME alla multa di 516,00 euro per il reato allo stesso ascritto (artt. 636, comma terzo, cod.pen.).
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, con studio in INDIRIZZO, in Randazzo, ha proposto atto di impugnazione avverso la predetta sentenza deducendo motivi di ricorso con i quali ha sostenuto: – l’insussistenza dei reati contestati; – la carenza assoluta RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo; – la carenza di prova; – la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato da difensore non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE speciale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (il difensore nato nel DATA_NASCITA risulta iscritto esclusivamente all’RAGIONE_SOCIALE dal 22/11/2022) Ł inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla
legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE speciale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione’ (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, COGNOME, Rv. 276039-01; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01; Sez. 5. n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, COGNOME., Rv. 273177-01).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così Ł deciso, 20/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME