Ricorso Cassazione Avvocato: perché è indispensabile per non vedersi chiudere le porte della giustizia
Nel complesso panorama della giustizia italiana, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda in modo netto: il ricorso cassazione avvocato non è una scelta, ma un requisito imprescindibile. L’ordinanza n. 12089 del 2024 analizza il caso di un ricorso presentato personalmente da un detenuto e dichiarato inammissibile proprio per l’assenza della firma di un legale abilitato, sottolineando un principio chiave della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un detenuto al Magistrato di Sorveglianza di Torino. L’uomo chiedeva un risarcimento economico per aver subito una detenzione in condizioni ritenute inumane e degradanti, in violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), secondo la procedura prevista dall’art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario.
Il Magistrato di Sorveglianza, tuttavia, dichiarava l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, il detenuto proponeva personalmente un’impugnazione. L’atto, sebbene indirizzato al Tribunale di Sorveglianza, veniva correttamente qualificato e trasmesso alla Corte di Cassazione, l’organo competente per questo tipo di gravame.
Il Ruolo del Ricorso Cassazione Avvocato nella Decisione della Corte
Arrivato sul tavolo dei giudici supremi, il ricorso ha avuto vita breve. La Corte di Cassazione lo ha dichiarato immediatamente inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione del risarcimento. La ragione è puramente procedurale ma di importanza capitale.
La Corte ha applicato rigorosamente l’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per Cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato e firmato personalmente dal condannato, mancava di questo requisito fondamentale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un principio di specializzazione e garanzia tecnica. La legge impone che il ricorso cassazione avvocato sia redatto da un professionista qualificato perché il giudizio di legittimità è un procedimento altamente tecnico, in cui non si ridiscutono i fatti, ma si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. La presenza di un avvocato cassazionista assicura che le argomentazioni siano pertinenti e formulate secondo i canoni richiesti, evitando di sovraccaricare la Corte con ricorsi privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
La conseguenza di tale inammissibilità non è stata solo la mancata analisi della richiesta di risarcimento, ma anche la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi che potessero giustificare l’errore commesso e quindi escludere la colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale. Il principio del ‘fai da te’ è assolutamente precluso. La norma che impone l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo speciale non è un ostacolo, ma una tutela per garantire la serietà e la tecnicità del giudizio di ultima istanza. Affidarsi a un professionista qualificato non è solo un obbligo di legge, ma l’unica via per avere una concreta possibilità che le proprie ragioni vengano esaminate nel merito.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza stabilisce chiaramente che il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza della firma dell’avvocato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, di norma, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Qual era l’oggetto della richiesta che ha dato origine al ricorso?
La richiesta originaria era volta a ottenere un risarcimento per le condizioni di detenzione ritenute inumane e degradanti, in violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti; .
r
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l’istanza ex art. 35-ter Ord. pen. volta al risarcimento da inumana detenzione ai sensi dell’art. 3 CEDU proposta da NOME COGNOME NOME;
Considerato che avverso tale provvedimento il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119), per l’effetto che l’impugnazione è stata correttamente trasmessa a questa Corte e che la stessa va qualificata come ricorso per Cassazione;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/ 2024