Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31791 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Napoli il 06/11/1998
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12/05/2025, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 06/02/2024 del Tribunale di Pesaro, dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di truffa ai danni di NOME COGNOME a lui contestato e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed € 51,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Ancona, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello di Ancona avrebbe «omesso di compiere la necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità, ai sensi del citato art. 129 c.p.p.».
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cass essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e del delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la ti dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01 Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiar inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essend ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 09/09/2025.