Ricorso per Cassazione Archiviazione: I Limiti Imposti dalla Legge
Quando un procedimento penale viene archiviato, la persona offesa può sentirsi privata della giustizia. L’ordinamento prevede degli strumenti per opporsi, ma il percorso è stretto e pieno di insidie procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per cassazione contro un’ordinanza di archiviazione, ribadendo un principio fondamentale: non tutte le doglianze sono ammissibili.
I Fatti del Caso: Dalla Denuncia all’Archiviazione
La vicenda ha origine da un procedimento per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). La persona offesa, ritenendosi lesa nella propria reputazione, aveva dato avvio all’azione penale. Tuttavia, al termine delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Massa aveva disposto l’archiviazione del caso. Non rassegnata, la parte offesa aveva presentato un reclamo contro tale decisione, ma anche questo era stato rigettato. L’ultimo passo è stato quindi il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso per Cassazione Archiviazione
Davanti alla Corte, il ricorrente ha lamentato la violazione di due principi cardine del giusto processo: il diritto al contraddittorio e la parità delle armi. In sostanza, sosteneva che la sua difesa non fosse stata adeguatamente considerata nel procedimento che ha portato alla conferma dell’archiviazione. Si trattava di motivi di natura prettamente procedurale, che miravano a contestare il modo in cui si era giunti alla decisione, piuttosto che il merito della stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che limita severamente le possibilità di impugnare un’ordinanza emessa a seguito di reclamo contro un decreto di archiviazione.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno richiamato una precedente sentenza (n. 12244 del 2019) per spiegare il loro ragionamento. La legge stabilisce che il ricorso per cassazione contro un’ordinanza di archiviazione è proponibile in casi eccezionali. Nello specifico, la parte che ricorre non può limitarsi a denunciare vizi generici, come quelli elencati nell’art. 606 del codice di procedura penale (ad esempio, l’errata applicazione della legge o la mancanza di motivazione).
L’unico motivo valido per adire la Suprema Corte in questa specifica situazione è l’abnormità dell’atto impugnato. Un atto è considerato ‘abnorme’ quando è talmente anomalo da risultare completamente estraneo al sistema processuale, creando una situazione di stallo non risolvibile altrimenti. Le lamentele del ricorrente, pur riguardando diritti importanti come il contraddittorio, non configuravano un’abnormità, ma rientravano tra i vizi procedurali comuni per i quali questo tipo di ricorso non è consentito. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma un principio cruciale: la strada per contestare un’archiviazione fino all’ultimo grado di giudizio è estremamente limitata. La persona offesa che intende presentare un ricorso per cassazione archiviazione deve dimostrare che il provvedimento del tribunale è strutturalmente viziato a un livello tale da essere considerato ‘abnorme’. Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia commesso un errore procedurale o abbia valutato male le prove. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso infondato non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come accaduto nel caso di specie con una condanna a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza che conferma un’archiviazione?
No. Secondo questa ordinanza, il ricorso è proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato, non per far valere i vizi procedurali generali elencati nell’art. 606 del codice di procedura penale.
Quali motivi aveva presentato il ricorrente e perché non sono stati accolti?
Il ricorrente aveva denunciato la violazione del diritto al contraddittorio e della parità delle armi. Questi motivi non sono stati accolti perché non rientrano nel concetto di ‘abnormità dell’atto’, che è l’unica ragione per cui si può impugnare questo tipo di ordinanza in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 05/04/1980 parte offesa nel procedimento c/
GARCIA VERA CUTILLAS nato il 28/09/1982
avverso l’ordinanza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di MASSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che la persona offesa COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa che ha rigettato il reclamo avverso il decreto di archiviazione del Gip con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento per il reato di cui all’art.595 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione del diritto di contradittorio e della parità delle armi quanto alla difesa della vittima del reato, non è consentito in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione. (Sez. 6, n.12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 che ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con GLYPH re est GLYPH ore GLYPH
Il Presidente