Ricorso in Cassazione: Cosa ci Svela un’Ordinanza?
L’analisi di un provvedimento giudiziario, come un’ordinanza della Corte di Cassazione, ci permette di comprendere le dinamiche del processo legale. In questo articolo, esamineremo la struttura e il significato di un’ordinanza emessa a seguito di un ricorso in Cassazione, spiegando il ruolo di ogni elemento menzionato nel documento e il contesto procedurale in cui si inserisce.
La Struttura Formale del Provvedimento
L’intestazione di un atto giudiziario contiene informazioni fondamentali. Nel caso in esame, troviamo:
* Sezione e Numero: “Penale Ord. Sez. 7” indica che siamo di fronte a un’ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
* Organo Giudicante: Vengono indicati il Presidente del collegio e il Relatore, ossia il magistrato che ha studiato la causa e ha preparato una relazione per la camera di consiglio.
* Data Udienza: Specifica il giorno in cui il ricorso è stato discusso.
Questi elementi definiscono l’identità del provvedimento e ne garantiscono la tracciabilità e la validità formale.
L’Oggetto del Ricorso in Cassazione
Il documento chiarisce che il procedimento nasce dal ricorso in Cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 03/07/2024. Questo significa che l’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte Suprema, l’ultimo grado di giudizio, per far valere presunti vizi di legittimità.
Il Procedimento dinanzi alla Corte Suprema
L’ordinanza menziona che è stato “dato avviso alle parti” e che è stata “udita la relazione svolta dal Consigliere”. Questi passaggi descrivono sinteticamente l’iter procedurale:
1. Avviso alle parti: Le parti coinvolte (imputato e Procura Generale) sono state formalmente informate della data dell’udienza.
2. Relazione del Consigliere: Durante l’udienza o in camera di consiglio, il giudice relatore ha esposto i fatti di causa, i motivi del ricorso e le questioni giuridiche da risolvere, fornendo al collegio gli strumenti per decidere.
Le Motivazioni
Il testo fornito costituisce unicamente il frontespizio e la parte conclusiva del provvedimento, senza includere la parte fondamentale delle motivazioni. In questa sezione, la Corte avrebbe esposto le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. Avrebbe analizzato i motivi di ricorso presentati dalla difesa, verificando se la sentenza impugnata presentasse violazioni di legge o vizi di motivazione. Per esempio, la Corte potrebbe aver valutato se i giudici d’appello avessero applicato correttamente una norma penale o se la loro motivazione fosse logica e coerente.
Le Conclusioni
Sulla base delle motivazioni, la Corte di Cassazione adotta una decisione che, nel dispositivo finale (anch’esso non presente nel testo fornito), avrebbe potuto dichiarare il ricorso inammissibile, rigettarlo (confermando la sentenza d’appello) o accoglierlo (annullando la sentenza con o senza rinvio ad un altro giudice). Le implicazioni pratiche di questa ordinanza dipendono interamente dal suo contenuto dispositivo, che determina la sorte della condanna o dell’assoluzione decisa in appello. Sebbene il documento sia formalmente completo, l’assenza del cuore della decisione ci permette solo di analizzare la cornice procedurale e non il merito della questione.
Chi ha emesso il provvedimento in esame?
L’ordinanza è stata emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Contro quale decisione è stato proposto il ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 03/07/2024.
Qual è la natura di questo provvedimento?
Si tratta di un’ordinanza, ovvero un provvedimento decisorio emesso dal collegio giudicante della Corte di Cassazione a seguito dell’udienza del 17/01/2025.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 15/08/1993
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/(z
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile atteso che
emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece
necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.1.2025