Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29171 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINEROLO il 03/01/1993
avverso la sentenza del 05/12/2024 della-CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della sentenza emessa il 20
luglio 2024 dal Tribunale di Torino, che ha condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. e 56, 624, 625 n. 7 cod.
pen. commessi in Torino il 15 luglio 2024 con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale;
considerato che, con il primo motivo, deduce vizio di motivazione per avere la Corte riconosciuto la recidiva e negato la circostanza attenuante di cui all’art.
62, n. 4 cod. pen., limitandosi a un richiamo per relationem
alle argomentazioni addotte dal giudice di primo grado; che, con il secondo motivo, deduce erronea
applicazione dell’art. 545
bis, cod. proc. pen. e, comunque, vizio di motivazione
per la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, per non avere la Corte dato adeguata e specifica risposta
alle doglianze difensive;
considerato che le doglianze sono meramente reiterative dei motivi di appello, che sono stati adeguatamente vagliati alle pagg.3-4 della sentenza
impugnata;
considerato che con gli argomenti puntualmente indicati dalla Corte di appello, il ricorso omette di confrontarsi, ad esempio trascurando, oltre al resto,
il richiamo all’art. 69, comma 4, cod. pen. ovvero alla mancanza di procura speciale necessaria per la richiesta di pena sostitutiva, oltre a ulteriori argomentazioni;
considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l’impugnazione; contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, i motivi di ricorso risultano aspecifici;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Co4 gli re estensore