Ricorso Aspecifico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso aspecifico, ovvero privo di motivi chiari e dettagliati, è destinato a essere respinto senza nemmeno un esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 46579/2023, ribadisce questo principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente basava la sua impugnazione su un’unica argomentazione principale: l’inattendibilità degli agenti di polizia giudiziaria che avevano testimoniato nel processo. Secondo la difesa, la loro testimonianza non poteva essere considerata credibile in quanto gli stessi agenti erano stati “coinvolti nella vicenda”. Oltre a questo punto, il ricorso si limitava a contestare in modo del tutto generico la motivazione che sorreggeva la sentenza di condanna.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Aspecifico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla valutazione della specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente non soddisfacevano i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminate.
Il concetto di ricorso aspecifico è centrale in questa pronuncia. La Corte ha ritenuto che limitarsi a sostenere la non attendibilità dei testimoni senza indicare elementi concreti, contraddizioni specifiche o vizi logici nella valutazione del giudice di merito, equivale a presentare un’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non poteva essere accolto. Le motivazioni si possono riassumere nei seguenti punti chiave:
1. Genericità della Critica: L’affermazione secondo cui gli agenti sarebbero inattendibili perché “coinvolti nella vicenda” è una mera enunciazione di principio, priva di qualsiasi riferimento concreto al caso di specie. Il ricorrente non ha specificato in che modo tale coinvolgimento avrebbe minato la loro obiettività né ha indicato passaggi specifici delle loro dichiarazioni che sarebbero risultati inattendibili.
2. Mancata Critica Puntuale alla Motivazione: Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. È necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della motivazione che ritiene errati, illogici o contraddittori, spiegando le ragioni per cui il ragionamento del giudice inferiore sarebbe viziato. Nel caso in esame, questa analisi critica puntuale era del tutto assente.
In sostanza, il ricorso si traduceva in un’istanza di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La redazione dell’atto di impugnazione richiede la massima precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione impugnata, ma è indispensabile articolare critiche specifiche, pertinenti e ben argomentate, che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza. Un ricorso aspecifico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori oneri economici per chi lo propone, rendendo definitiva la condanna subita.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero privo di motivi dettagliati e limitato a una contestazione generica sia della motivazione della sentenza impugnata sia dell’attendibilità dei testimoni.
Qual era l’argomento principale del ricorrente contro la sentenza?
L’argomento principale era la presunta inattendibilità degli agenti di polizia giudiziaria, basata sulla semplice affermazione che fossero ‘coinvolti nella vicenda’, senza fornire ulteriori specificazioni o prove a sostegno di tale tesi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46579 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46579 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sente in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è aspecifico, limitandosi a sostenere l’inattendibi degli agenti di polizia giudiziaria, in quanto “coinvolti nella vicenda” contempo contestandosi genericamente la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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