Ricorso Aspecifico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso aspecifico, che non affronta direttamente le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il punto centrale della sua difesa nei gradi di merito era il tentativo di ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, ritenendo che le specifiche modalità della condotta dell’imputato fossero ostative a tale beneficio.
L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, non ha però contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello su questo punto, limitandosi a riproporre le sue tesi difensive in modo generico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, motivo: la manifesta aspecificità dei motivi di ricorso. Invece di confrontarsi criticamente con la motivazione ‘logica e congrua’ della sentenza di secondo grado, il ricorrente l’ha di fatto ignorata. Questo comportamento processuale ha portato a una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Aspecifico è Inammissibile?
La Corte ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e di spiegare perché le ritiene errate.
Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva chiaramente spiegato perché le ‘modalità della condotta’ impedivano di considerare il fatto di ‘lieve tenuità’. Il ricorrente avrebbe dovuto smontare questo ragionamento, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto. Non avendolo fatto, il suo ricorso aspecifico è risultato inefficace e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e pertinenti. Un ricorso generico, che non dialoga con la decisione che intende criticare, non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone anche il ricorrente a sanzioni economiche. Per affrontare un giudizio in Cassazione, è indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di censure mirate, capaci di mettere in discussione la tenuta logico-giuridica della decisione dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero non conteneva una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che l’atto di impugnazione è generico e non si confronta direttamente con il ragionamento logico-giuridico espresso dal giudice nella sentenza che si intende contestare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4028 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 16/10/1973
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che lo stesso è aspecifico, posto che la sentenza impugnata ha, con motivazione logica e congrua, con la quale il ricorrente non si confronta, ritenuto ostative al riconoscimento della lieve tenuità le modalità della condotta dell’imputato (pag,4).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/ 024.