Ricorso Aspecifico in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un’attività che richiede rigore e precisione. Un ricorso aspecifico, ovvero privo dei requisiti minimi di chiarezza e dettaglio, rischia non solo di essere inutile, ma anche di comportare costi significativi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale (n. 4976/2024) ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la sua genericità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello.
La Decisione sul Ricorso Aspecifico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo presentato fosse completamente privo dei requisiti di specificità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito, ma è stato bloccato in una fase preliminare per un vizio di forma considerato insanabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su una valutazione netta della qualità del ricorso. I giudici hanno osservato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello descritta come ‘ampia e giuridicamente corretta’, il ricorrente aveva proposto deduzioni ‘generiche e in fatto’.
Il problema principale risiedeva nella mancanza di una ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ che giustificassero l’impugnazione. Il ricorso non conteneva i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni vaghe. Questo approccio ha impedito ai giudici della Cassazione di svolgere il proprio compito, ovvero individuare i rilievi mossi alla sentenza e valutare la loro fondatezza giuridica.
Secondo l’articolo 581 c.p.p., un’impugnazione deve indicare specificamente le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di diritto a sostegno. Un ricorso aspecifico, che si limita a criticare genericamente la decisione senza un confronto preciso con la sua motivazione, non soddisfa tale requisito e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso mal formulato non è solo inefficace, ma diventa anche un costo. La sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni superficiali o dilatorie, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di successo.
Per i cittadini e gli avvocati, questa pronuncia ribadisce la necessità di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione, analizzando criticamente la sentenza da impugnare e articolando le censure in modo chiaro e giuridicamente fondato. Affidarsi a professionisti competenti per la redazione di tali atti è fondamentale per evitare conseguenze negative sia sul piano processuale che economico.
Cosa significa che un ricorso è ‘aspecifico’ e perché viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è aspecifico quando i suoi motivi sono generici, non indicano chiaramente le parti della sentenza che si contestano né le precise ragioni di diritto a sostegno della critica. Viene dichiarato inammissibile perché, in base all’art. 581 c.p.p., tale vaghezza impedisce al giudice di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, come nel caso di specie, la Corte può condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per evitare un ricorso aspecifico?
La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso siano specifici. Ciò significa che devono contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e dei congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, permettendo così al giudice di individuare con esattezza gli errori contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requ specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza), prospettano deduzioni generiche e in fatto, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di d giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto i che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mo esercitare il proprio sindacato;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.