Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20020 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FORLI’ nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CESENA il 11/03/1969
avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di FORLI’
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME si associa alla richiesta di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 15/10/2024 del Tribunale di Forlì, con cui è
stato dichiarato non doversi proceder nei confronti di COGNOME Gianni in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 7), 640-bis cod. pen. “perché l’azione penale
non doveva essere proseguita”.
2. Il ricorrente denuncia violazione della norma processuale di cui all’art. 649
cod. proc. pen.
In particolare, lamenta che il giudice abbia erroneamente dichiarato il non doversi procedere ritenendo che l’azione penale nei confronti dell’imputato per il
fatto allo stesso contestato fosse stata esercitata nell’ambito del presente procedimento in data successiva rispetto a quella esercitata per lo stesso identico
fatto in altro procedimento conclusosi, a sua volta, con sentenza di non doversi procedere
ex art. 649 cod. proc. pen.
3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria del 25 marzo 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per come evidenziato dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria-memoria, in alcun modo il ricorrente si confronta con la precisa ragione che ha condotto il giudice alla decisione impugnata, ossia l’esistenza di un altro definitivo giudizio sempre a carico del COGNOME, di cui alla sentenza del Gup del Tribunale di Forlì del 3/11/2022, divenuta irrevocabile, con cui è stata applicata all’imputato la pena richiesta dalle parti anche in relazione allo stesso fatto per cui si procede (v. pag. 2 e ss.). AEM
Difatti, la parte pubblica ricorrente si limita ad illustrare l’iter di un diverso procedimento nel quale COGNOME è stato giudicato, ma senza far riferimento al punto fondamentale illustrato nell’impugnata sentenza, ossia l’esistenza a carico del prevenuto di altra sentenza di merito, in quanto applicativa di una pena relativa ad una contestazione ritenuta del tutto identica.
Ne deriva che il motivo si rivela aspecifico. Da qui l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 1 1 11 aprile 2025.