Ricorso Aspecifico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Critiche Generiche
Nel complesso mondo della procedura penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si possono far valere solo precise violazioni di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: un ricorso aspecifico, che si limita a una critica generica della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e tecnicamente ineccepibili.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, ritenuta ingiusta. Tuttavia, le modalità con cui è stato redatto il ricorso si sono rivelate decisive per il suo esito negativo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Una decisione netta che si fonda su un principio procedurale ben consolidato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Aspecifico è Destinato al Fallimento?
La Corte ha ritenuto il ricorso presentato come ‘aspecifico’. Questo significa che l’atto si risolveva in una ‘mera censura’ dell’insufficiente motivazione della sentenza di appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a lamentare che la decisione precedente non fosse ben motivata, senza però entrare nel merito degli argomenti specifici che i giudici di primo e secondo grado avevano posto a fondamento della loro decisione.
I giudici della Cassazione hanno evidenziato che i motivi addotti dai tribunali inferiori erano ‘puntuali e concordemente valutati’. Il ricorso, per avere una speranza di accoglimento, avrebbe dovuto confrontarsi punto per punto con queste argomentazioni, dimostrando dove e perché i giudici avessero errato nell’applicazione della legge o nella costruzione logica del loro ragionamento. Mancando questo confronto analitico, il ricorso è stato giudicato incapace di superare il vaglio di ammissibilità, trasformandosi in una critica sterile e non in un’impugnazione valida.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione della sentenza. Pertanto, un ricorso aspecifico è inefficace e controproducente. Per impugnare con successo una sentenza, è indispensabile redigere un atto che identifichi con precisione i vizi della decisione, argomentando in modo rigoroso e pertinente. In caso contrario, il risultato sarà non solo la delusione processuale, ma anche un aggravio di costi per il proprio assistito.
Che cosa si intende per ‘ricorso aspecifico’?
Un ricorso è definito ‘aspecifico’ quando si limita a una censura generica e non dettagliata della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con le specifiche argomentazioni logico-giuridiche su cui si fonda la decisione dei giudici dei gradi precedenti.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto aspecifico, in quanto si limitava a criticare la motivazione della sentenza d’appello in modo generico, senza contestare gli argomenti puntuali e concordanti che avevano portato alla condanna nei primi due gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46525 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il 19/05/1987
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è aspecifico, risolvendosi nella nnera censura dell’insufficiente motivazione della sentenza di appello, senza confrontarsi con gli argomenti – invero puntuali e concordemente valutati dai giudici di primo e secondo grado – sui quali si fonda la sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere esten
La Presidente