Ricorso Aspecifico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità possa portare a una dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro la decisione e le severe conseguenze per chi presenta un ricorso aspecifico, ovvero un’impugnazione che non affronta criticamente le motivazioni della sentenza precedente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato nel precedente grado di giudizio, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso. Con tale motivo, egli lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove che avevano fondato la sua condanna.
L’Argomento Centrale del Ricorrente
La difesa del ricorrente si concentrava sul riesame delle risultanze istruttorie, tentando di offrire una lettura alternativa dei fatti già ampiamente discussi e valutati dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non introduceva nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le medesime argomentazioni fattuali già ritenute infondate dal giudice del gravame.
La Decisione sul Ricorso Aspecifico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso aspecifico che si limita a ripetere doglianze già esaminate e respinte viola questa regola fondamentale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Aspecifico?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sul concetto di ‘specificità del motivo’, richiamando l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo la Corte, un ricorso è ‘aspecifico’ quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nell’impugnazione e quelle sviluppate nella motivazione del provvedimento contestato.
In questo caso, il ricorrente non ha criticato in modo puntuale il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Ha invece ignorato le argomentazioni del giudice, riproponendo le proprie tesi come se il giudizio precedente non avesse già fornito una risposta motivata. Questo approccio rende il motivo di ricorso non pertinente e, di conseguenza, inammissibile. La Corte sottolinea che non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché quella decisione sarebbe giuridicamente errata o logicamente viziata, confrontandosi direttamente con le sue motivazioni.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva, cristallizzando la condanna dell’imputato. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, non un’occasione per tentare un generico riesame dei fatti. La specificità è un requisito non negoziabile per accedere al giudizio di legittimità.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre le stesse questioni di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di ‘correlazione’ con la decisione impugnata?
Significa che gli argomenti presentati nel ricorso non si confrontano criticamente con le ragioni specifiche esposte nella motivazione della sentenza precedente, ma le ignorano o le eludono, rendendo l’impugnazione inefficace.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44433 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44433 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie poste a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni in punto di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.