Ricorso Aspecifico: i Criteri di Inammissibilità secondo la Cassazione
Un ricorso aspecifico rappresenta una delle principali cause di inammissibilità di un’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. È fondamentale che chi si rivolge al giudice di legittimità formuli critiche precise e puntuali, confrontandosi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
L’analisi del caso in esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della pronuncia ritenuta ingiusta o errata.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte, un filtro rigoroso posto a garanzia del corretto funzionamento del sistema giudiziario e del ruolo della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito.
La decisione della Corte sul ricorso aspecifico
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è il cuore del provvedimento. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso ‘aspecifico’. Questo termine tecnico significa che l’impugnazione si risolveva in una ‘assertiva contestazione della motivazione’, senza però instaurare un ‘confronto con i relativi passaggi argomentativi’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a criticare genericamente la sentenza d’appello, senza analizzare punto per punto le argomentazioni dei giudici di secondo grado, spiegando perché fossero errate e in base a quali principi di diritto o vizi logici.
La mancanza di questo confronto critico e dettagliato rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, che non può riesaminare i fatti del processo ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile redigere un atto che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, smontandone, se possibile, l’impianto logico-giuridico. Un ricorso aspecifico, al contrario, è destinato all’inammissibilità e comporta per il ricorrente non solo la delusione per il mancato esame nel merito, ma anche un concreto esborso economico a titolo di sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero si limitava a una contestazione generica della motivazione della sentenza impugnata, senza un confronto diretto e critico con i suoi specifici passaggi argomentativi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa ravvisati nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico, come un’affermazione di dissenso verso la decisione, senza individuare con precisione le parti della motivazione che si contestano e le ragioni giuridiche o logiche per cui sarebbero errate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3612 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 07/07/1968
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto si risolve in un’assertiva contestazione della motivazione, senza alcun confronto con i relativi passaggi argomentativi;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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