Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3997 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3997 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Penne il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/COGNOME
avverso l’ordinanza del 18/08/2025 del GIP TRIBUNALE DI PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 18 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa NOME COGNOME, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di COGNOME per i delitti di cui agli artt. 640 e 624-bis cod. pen., commessi in Pescara in data anteriore al 29 aprile 2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, articolando tre motivi, con i quali ha denunciato vizi di motivazione apparente, omesso esame di prove decisive e violazione dei principi di imparzialità e terzietà dell’Autorità Giudiziaria.
Con memoria in data 1 dicembre 2025, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono.
4.1. Osserva, infatti, il Collegio che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, «Il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclannabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (in tal senso, Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente