Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44990 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco 1’08/06/1986, avverso l’ordinanza in data 07/06/2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 07/06/2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa NOMECOGNOME ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto a carico di ignoti per il delitto di omicidio colposo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, avv.to NOME COGNOME che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata disposizione di indagini coartate.
Sostiene, in specie, che con l’ordinanza impugnata sarebbej stat é rigettate,i / con argomentazioni illogiche e, comunque, limitate all’affermata irrilevanza degli apporti dichiarativi di taluni soltanto degli informatori, la richiesta di acquisizione dei dati relativi al funzionamento del programma Ormaweg nel lasso di tempo compreso tra le ore 00,00 del 21/09/2021 e le ore 24,00 del 24/09/2024, dei dati informatici attestanti gli accessi, nel medesimo intervallo temporale, alle cartelle cliniche di NOME e di NOME e della documentazione afferente all’effettiva presenza dei sanitari in servizio presso la struttura ospedaliera di Savona e ai turni dagli stessi svolti, nonché la richiesta di audizione del dott. COGNOME NOME COGNOME di COGNOME NOME, della dott.ssa COGNOME della dott.ssa COGNOME, della dott.ssa COGNOME della dott.ssa COGNOME NOME, del dott. COGNOME NOME, del dott. COGNOME, della dott.ssa COGNOME NOME e dei consulenti tecnici della persona offesa, dott.ssa COGNOME e dott. COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta completezza dell’attività investigativa.
Rileva in proposito che con l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari sarebbe stata irragionevolmente rigettata la richiesta di acquisizione di riscontri documentali a fronte di un atto, quale la cartella clinica, consegnato agli inquirenti in tre momenti diversi, l’ultimo dei quali – in cui avvenne la consegna del partogramma e del registro operatorio – collocato temporalmente a distanza di tre giorni dai fatti.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 408 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta completezza dell’attività investigativa.
Sostiene al riguardo che l’ordinanza oggetto d’impugnazione risulterebbe fondata sui soli esiti della consulenza tecnica del pubblico ministero, in contrasto con il disposto della norma indicata, la cui corretta ermeneusi postula, in tesi, che il provvedimento definitorio sia emesso a fronte dell’avvenuto espletamento di un’attività d’indagine completa, nel caso di specie mancante.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla
legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Osserva, infatti, il Collegio che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, «Il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorriblle per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (in tal senso: Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. COGNOME, Rv. 272932-01, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/11/2024