Ricorso Archiviazione: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’ordinanza di archiviazione rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale, segnando la fine delle indagini senza un rinvio a giudizio. Tuttavia, la persona offesa dal reato può sentirsi ingiustamente privata di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso archiviazione, sottolineando che non si tratta di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto del Caso: Opposizione all’Archiviazione
Il caso nasce dal ricorso presentato dalla persona offesa avverso un decreto del GIP del Tribunale di Perugia. Quest’ultimo, dopo aver valutato l’opposizione della vittima, aveva disposto l’archiviazione del procedimento contro ignoti per un’ipotesi di abuso d’ufficio. La persona offesa, ritenendo errata la valutazione del giudice che aveva escluso la sussistenza del reato, decideva di impugnare tale provvedimento direttamente in Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Archiviazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non valuta se il reato di abuso d’ufficio fosse configurabile o meno. Piuttosto, si concentra su un aspetto puramente procedurale: i motivi per cui è consentito impugnare un’ordinanza di archiviazione.
I Limiti dell’Impugnazione Previsti dalla Legge
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale. L’impugnazione contro un’ordinanza di archiviazione non è sempre possibile. L’articolo 409, comma 6, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso è ammesso solo per casi specifici di nullità. Si tratta di vizi procedurali gravi, come la mancata notifica dell’avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta. Il legislatore ha voluto limitare l’accesso alla Cassazione per evitare che questa si trasformi in una sede dove ridiscutere i fatti e le prove già valutati dal giudice delle indagini.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Vizi di Legittimità e Merito
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Il ricorrente, nel suo appello, non denunciava una violazione delle regole procedurali, ma contestava la valutazione del GIP nel merito. In sostanza, sosteneva che il giudice avesse sbagliato a concludere per l’insussistenza dell’elemento materiale del reato di abuso d’ufficio. Questo tipo di doglianza, secondo la Cassazione, esula completamente dall’ambito dei vizi denunciabili. Il ricorso in Cassazione deve vertere sulla legittimità del provvedimento (cioè sul rispetto delle norme procedurali), non sulla sua giustizia nel merito.
La Corte ha inoltre specificato che, essendo il ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile con quei motivi, l’inammissibilità doveva essere dichiarata de plano, cioè senza nemmeno la necessità di un’udienza. Come conseguenza diretta di questa inammissibilità, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Persona Offesa
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la via del ricorso archiviazione in Cassazione è strettissima e percorribile solo in presenza di specifici vizi di nullità procedurale. Tentare di contestare la valutazione del giudice sui fatti si traduce in un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze economiche di un ricorso infondato: oltre alle spese legali, si incorre in una sanzione pecuniaria. Pertanto, prima di intraprendere un’azione legale di questo tipo, è fondamentale una valutazione attenta e professionale dei presupposti di legge, per evitare di aggiungere al danno della mancata celebrazione del processo anche la beffa di una condanna economica.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza che dispone l’archiviazione di un procedimento?
No. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per i particolari e specifici casi di nullità previsti dall’art. 409, comma 6, del codice di procedura penale, e non per contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice.
Quali argomenti ha usato il ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente ha contestato il merito della decisione del GIP, sostenendo che il giudice avesse erroneamente escluso la configurabilità del reato di abuso d’ufficio per mancanza dell’elemento materiale. Questo tipo di censura, però, non rientra tra i vizi denunciabili.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
COGNOME NOME nato a PESCOPAGANO il DATA_NASCITA parte offesa nel sul ricorso proposto da: procedimento c/
IGNOTI
avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
[dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e l’ordinanza del 4 ottobre 2023; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il proposto ricorso – con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all’ordinanza indicata in epigrafe con la quale veniva, in esito alla camera di consiglio, rigettata l’opposizione della persona offesa e didposta l’archiviazione del procedimento – è inammissibile, essendo l’impugnazione prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, COGNOME, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussiste;
Rilevato che, in ogni caso, il ricorrente censura, anche con i motivi aggiunti e reiterativi delle precedenti censure, il merito del provvedimento poiché il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di abuso d’ufficio per mancanza dell’elemento materiale del reato, e pertanto il motivo esula dall’ambito dei vizi denunciabili;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024