Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1160 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1160 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a STORNARA il DATA_NASCITA, persona offesa nel procedimento penale riguardante
NOME, NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 328 cod. pen., rigettando l’opposizione proposta dalla persona offesa NOME COGNOME;
rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, la persona offesa / evidenziando ragioni di abnormità inficianti la decisione gravata, sia strutturale – perché sarebbe stata disposta l’archiviazione anche nei confronti di COGNOME malgrado la richiesta facesse argomentato riferimento alla sola posizione di COGNOME-, sia funzionale, perché il giudice, motivando in termini ultronei anche al tenore della richiesta del Pubblico ministero, sarebbe pervenuto alla decisione assunta travisando i fatti e i dati acquisiti in esito alle indagini;
rilevato che è pervenuta una memoria difensiva nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale è stato chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso e
che, alla analoga richiesta della Procura generale, formulata con la requisitoria ” GLYPH trasmessa a questa Corte, ha replicato la difesa del ricorrente, ribadendo le ragioni di abnormità già prospettate con il ricorso e inviando, in seconda battuta, anche %. GLYPH giurisprudenza di questa stessa Corte a supporto;
ritenuto che il ricorso è inammissibile;
ribadito, in particolare, che l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 – 01), ipotesi, nel caso, neppure prospettate, sì che risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l’impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell’art 568 comma 5 cod. proc. pen;
ritenuto che la difesa del ricorrente prospetta, a sostegno del ricorso, ragioni di abnormità del provvedimento gravato all’evidenza insussistenti, sia dal punto di vista strutturale ( perché la richiesta di archiviazione, facendo espresso riferimento al procedimento pendente nei confronti dei due odierni resistenti, all’evidenza riguardava entrambe le posizioni) che di matrice funzionale (perché le ceture esposte in realtà si risolvono in meri rilievi di merito alle valutazioni operate dal Giudice per la indagini preliminari, le cui conclusioni non determinano alcuna stasi irrevocabile, essendo per sua natura l’indagine preliminare sottoposta a riapertura con l’espresso procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen.)
1 rilevato, infine, che alla ritenuta inammissibilità seguono le pronunce:1 i cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/12/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
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