Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34337 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34337  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2582/2025
NOME COGNOME ZONCU
CC – 19/09/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI MACERATA nei confronti di:
NOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di Macerata udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME
RITENUTO IN FATTO
 Con  l’ordinanza  indicata  in  epigrafe,  il  Tribunale  di  Macerata  in  data  25 marzo 2024 ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e del decreto di  citazione  a  giudizio  emesso  nei  confronti  di  COGNOME  NOME,  a  seguito  di opposizione e ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso  la  Procura  della  Repubblica  di  Macerata  deducendo  l’abnormità  del provvedimento.
In via preliminare, il ricorrente ha evidenziato che, pur essendo decorso il termine di quindici giorni dalla pronuncia dell’ordinanza, il ricorso è ammissibile in quanto l’abnormità denunciata comporta uno stallo procedimentale non altrimenti superabile se non con il ricorso per cassazione
Più specificamente, il Pubblico ministero ha evidenziato che il ricorso è stato oggetto di un primo tentativo di deposito telematico presso il Tribunale di Macerata non andato a buon fine per i motivi concernenti l’applicativo informatico dai quali è  scaturita  l’autorizzazione  del  Dirigente  dell’Ufficio  al  deposito  in  formato analogico.
Ad  avviso  del  ricorrente,  la  dichiarazione  di  nullità  in  argomento  con restituzione  degli  atti  al  PM  ha  determinato  una  indebita  regressione  del procedimento, lì dove il Tribunale ben avrebbe potuto invitare il Pubblico Ministero a riformulare l’imputazione, ai sensi degli artt. 421, comma 1 e 554bis , comma 5, cod. proc. pen.
Inoltre, nel ricorso si è rilevato che l’abnormità del provvedimento, anche e soprattutto nella parte in cui dispone la restituzione degli atti al P.M., comporta l’impossibilità di dare altrimenti impulso al procedimento se non interponendo ricorso per cassazione, non potendo il PM procedere per altra via avendo già esercitato l’azione penale mediante una richiesta – quella di emissione del decreto penale di condanna – non travolta dalla declaratoria di nullità, sicché all’organo dell’accusa non residua nessun potere di impulso del procedimento se non a costo di reiterare irritualmente l’esercizio dell’azione penale, esplicazione di una potestà già consumata.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché tardivamente proposto.
Va preliminarmente rilevato che il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale di Macerata in data  25  marzo  del  2025  –  che  ha  dichiarato  la  nullità  del  decreto  penale  di condanna  e  del  conseguente  decreto  di  citazione  a  giudizio  a  seguito  di opposizione, disponendo, poi, la restituzione degli atti al Pubblico ministero –  deve ritenersi spirato alla data del 9 aprile 2025, sicché al 15 aprile 2025, data nella
quale il Pubblico ministero ha tentato di inoltrare per via telematica il ricorso per cassazione, il deposito dell’impugnazione era già intempestivo.
A tal riguardo va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale il termine per impugnare le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento è di quindici giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza, e si applica anche ai provvedimenti ritenuti abnormi, salvo che l’atto sia connotato da una così radicale e congenita anomalia da produrre uno stallo non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, P.m. in proc. pellegrini, Rv. 263484 – 01: principio affermato relativamente ad una impugnazione tardiva da parte del pubblico ministero di una ordinanza dibattimentale con la quale era stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto dalla notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini, la S.C. ha escluso la sussistenza di profili di abnormità).
Più in generale, giova ricordare che in relazione all’atto abnorme si è affermato «per stabile giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 11 del 9.7.1997, COGNOME, Rv. 208221; Sez. 6, n. 30920 del 30.6.2009, COGNOME, Rv. 244556; Sez. 1, n. 4477/14 del 18.12.2013, COGNOME, Rv. 258978) che il termine di impugnazione deve ritenersi applicabile anche ai provvedimenti giudiziari caratterizzati da abnormità, in quanto tali ricorribili per cassazione in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568 co. 1 c.p.p. Vale a dire a provvedimenti che si pongono al di fuori di ogni schema ordinamentale e della struttura stessa del sistema processuale, per i quali non vi è ragione di escludere l’operatività degli ordinari termini di decadenza previsti per l’impugnazione dal combinato disposto degli artt. 585 e 591 co. 1, lett. c), c.p.p., pari a quindici giorni decorrenti dalla pronuncia del provvedimento impugnato ( in motivazione, Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 263484 – 01).
Nel medesimo arresto appena indicato si è tuttavia specificato «che il principio fissato dalla citata sentenza COGNOME delle Sezioni Unite vale per tutte le situazioni in cui la dedotta abnormità del provvedimento giudiziario non sia qualificata da una così radicale e congenita anomalia dell’atto suscettibile di produrre uno stallo del procedimento non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione, quale unico strumento giuridico in grado di rimuovere la stasi della fase processuale e ripristinare l’ordinata evoluzione del procedimento penale cui acceda un atto abnorme di tale specie. È di tutta evidenza, in vero, che in simili casi di abnormità funzionale o dinamica (incidente,
cioè, sulla regolare prosecuzione del procedimento) non possa esservi spazio per l’osservanza degli ordinari termini decadenziali dell’impugnazione per cassazione, la peculiare genetica e radicale anomalia (abnormità) del provvedimento potendo e  dovendo  essere  denunciata  in  qualsiasi  momento  (cfr.  Sez.  1,  n.  3305  del 13.1.2005, Haddah, Rv. 230747)».
Pertanto, i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento  al  ricorso  per  cassazione  avverso  atti  abnormi,  salvo  che  l’atto  sia affetto da anomalia genetica così radicale da determinarne l’inesistenza materiale e giuridica (Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 2022, Ronconi, Rv. 282578 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’impugnata ordinanza dibattimentale ha determinato una situazione che ha dato luogo ad una indebita regressione della fase procedimentale riconducibile alla prima tipologia di abnormità e non piuttosto, come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, alla tipologia di abnormità totale.
3.1. Nella fattispecie, il Tribunale di Macerata ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna e del decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, con ciò trascurando di considerare che «il decreto penale, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l’unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale opposto, che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen., comma 3, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio. Pertanto, una volta instaurato il giudizio, a seguito di opposizione, il Tribunale non ha il potere di sindacare la validità di un decreto penale di condanna che è da considerare come non più produttivo di effetti – tant’è vero che va in ogni caso revocato -, ma deve procedere alla trattazione del processo.
3.2.  Inoltre,  come  sopra  rilevato,  il  Tribunale  di  Macerata,  con  l’ordinanza impugnata ha, altresì, dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché ritenuto affetto da genericità ed indeterminatezza.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il tema  del carattere abnorme  del provvedimento con cui il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero per l’integrazione del capo d’imputazione, ritenuto affetto da genericità ed indeterminatezza della sua formulazione, senza averlo previamente invitato a
precisare l’accusa,  è  oggetto  di  un  contrasto  interpretativo,  emerso  nella giurisprudenza di legittimità.
Contrasto, tuttavia, nella specie privo di rilevanza per la ritenuta tardività del ricorso e per la considerazione che, anche accedendosi alla tesi dell’abnormità dell’atto, in ogni caso ci si trova al di fuori di una situazione di anomalia genetica così radicale da determinarne l’inesistenza materiale o giuridica legittimante l’inosservanza degli ordinari termini decadenziali per proporre il ricorso per cassazione, atteso che nella specie il pubblico ministero non ha che da emettere il decreto di citazione a giudizio.
In conclusione, la situazione denunciata dal Pubblico Ministero ricorrente non ha determinato uno stallo del procedimento tale da poter essere rimosso con la  proposizione del ricorso per cassazione, anche al di fuori dell’osservanza del termine decadenziale, con la conseguenza che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero Così deciso il 19 settembre 2025.
Il Consigliere estensore                                                            Il Presidente NOME COGNOME                                                                    NOME COGNOME