Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41443 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 14/05/2025, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 01/10/2024, appellata da NOME, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 -bis cod. proc. pen., riconosciute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 30/01/2025 e piø grave il reato di maltrattamenti giudicato con la sentenza appellata, riqualificata l’ipotesi di rapina tentata in estorsione tentata, la pena veniva rideterminata in anni tre di reclusione. Veniva altresì revocata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. Al riguardo, rileva il ricorrente come l’accordo recepito in sentenza sia totalmente difforme e modificato «rispetto a quello inizialmente proposto nell’istanza di concordato inviata alla Procura Generale e su cui l’imputato aveva espresso il suo consenso», in particolare avendo fatto ingresso, nella riformulazione, la riqualificazione del delitto di tentata rapina in tentata estorsione, che ha comportato un aumento nel calcolo finale della pena (pagg. 2 e 3 ricorso).
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva coi lavori di pubblica utilità o con la prosecuzione della pena degli arresti domiciliari nella detenzione domiciliare. A tale proposito, rileva il ricorrente la mancata rinuncia del motivo relativo alla richiesta di sostituzione della pena.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Al riguardo, si rileva che Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (tra le varie, Sez. 2, n. 22002
Ord. n. sez. 2042/2025
CC – 18/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01), mentre Ł certamente inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01; conforme Sez. 2, Ordinanza n. 40139 del 21/06/2018, COGNOME e altro, Rv. 273920 – 01).
3.2. Orbene, ciò premesso, i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attenendo al contenuto dell’accordo ed alla corretta formazione, su di esso, della volontà dell’imputato, nonchØ alla conformità della pronuncia del giudice, sono manifestamente infondati.
Al riguardo, deve rilevarsi come il XXXXXXX fosse presente alla udienza del 14 maggio 2025, allorquando veniva formulata la proposta ex art. 599 -bis cod. proc. pen. su cui concordava il AVV_NOTAIO Generale e che veniva quindi recepita nella sentenza. La sentenza ha accolto dunque la proposta di concordato, conformemente al tenore della stessa (che prevedeva sia la riqualificazione dell’ipotesi di tentata rapina in quella di tentata estorsione che l’entità della pena), proposta a cui espressamente si accompagnava la «rinuncia agli altri motivi di appello e con assenso dell’imputato presente» (vds. verbale di udienza cit.).
Il ricorrente pare dedurre, invece, che la volontà dell’imputato si sarebbe formata su una diversa proposta: in atti risulta una precedente proposta, depositata in Procura, ma su di essa non vi era stata convergenza del consenso del AVV_NOTAIO Generale e la sentenza ha correttamente recepito i termini dell'(unico) concordato, ovvero dell’unica proposta, riportata a verbale, sostitutiva della precedente, su cui sia l’imputato presente che il AVV_NOTAIO hanno espresso consenso.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche con riferimento alla censura di cui al secondo motivo, che fonda su una assunta mancata rinuncia al motivo di appello con cui si instava per la sostituzione della pena, risultando, di contro, come detto, dalla lettura del verbale di udienza, esservi stata espressa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello (mentre Ł formulata solo una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari).
3.3. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5 -bis , che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 18/11/2025
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.