Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20040 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASARANO il 27/09/1994
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce dell’11/09/2024, con cui, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di cui a rubrica.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per mancato o erroneo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
In tema di concordato in appello, infatti, la Corte di legittimità ha affermato.
che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01);
che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effet devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Casero, Rv. 272853 – 01; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, COGNOME, Rv. 272969 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, in ragione di profili di
inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, 1’11 aprile 2025.