Ricorso 599-bis: La Guida Completa ai Motivi di Inammissibilità
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, delineando con precisione i confini del ricorso 599-bis e confermando che non è possibile utilizzarlo per rimettere in discussione la colpevolezza dell’imputato.
I Fatti di Causa
Nel caso in esame, un’imputata era stata condannata in primo grado per i reati di tentata rapina e lesione personale. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., e la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare nel merito la sua responsabilità per il reato di lesione personale. La difesa chiedeva, di fatto, un nuovo esame sulla sua colpevolezza per uno dei capi d’imputazione.
I Rigidi Limiti al Ricorso 599-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. L’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è possibile solo per un numero molto ristretto di motivi. Essi non riguardano il merito della decisione, ma solo la correttezza procedurale dell’accordo stesso.
Nello specifico, il ricorso è ammesso esclusivamente quando si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. L’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a condizione che la prescrizione fosse già maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Qualsiasi altro motivo, specialmente quelli che attengono alla valutazione della responsabilità penale, alla qualificazione del fatto o all’applicazione delle circostanze, è considerato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che, aderendo al concordato, l’imputato compie una scelta processuale che implica la rinuncia a far valere i motivi di appello e, di conseguenza, a contestare il merito della propria responsabilità. Tentare di riaprire la discussione sulla colpevolezza in sede di legittimità equivale a proporre un ricorso basato su “motivi non consentiti”.
I giudici hanno richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’ambito di cognizione del giudice di legittimità in questi casi è circoscritto ai soli vizi procedurali dell’accordo. Tutte le altre doglianze, come quelle sulla mancata valutazione di prove o sull’erronea applicazione di norme sostanziali, si considerano rinunciate. La decisione di inammissibilità è stata quindi una conseguenza inevitabile, che ha comportato anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, data la sua colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito: il concordato in appello è una scelta strategica che chiude definitivamente la discussione sul merito del processo. Chi opta per questa via deve essere consapevole che non potrà più contestare la propria colpevolezza davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso 599-bis non è una terza istanza di giudizio mascherata, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici errori procedurali avvenuti nella stipula dell’accordo. La decisione rafforza la natura deflattiva dell’istituto, garantendo la stabilità delle sentenze che ne derivano.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.) per contestare la propria colpevolezza?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è inammissibile se si basa su motivi relativi al merito della responsabilità penale. L’accordo, infatti, implica una rinuncia a tali contestazioni.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso 599-bis in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del Pubblico Ministero, a una pronuncia del giudice non conforme ai patti, o alla mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della sentenza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE, nata ad Albano Laziale il 26/06/1984 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME per i reati di tentata rapina e lesione personale.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alla omessa valutazione nel merito della responsabilità per il reato di lesione personale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2024.