Ricorso 599-bis: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento per definire il processo penale nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sui motivi di Ricorso 599-bis, delineando con precisione quando questo è ammissibile.
I Fatti del Caso: Il Concordato in Appello
Il caso analizzato trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, per rideterminare la pena inflitta all’imputato in primo grado. La Corte d’Appello, accogliendo la proposta concordata, aveva emesso la relativa sentenza. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
L’unico motivo di doglianza sollevato dall’imputato riguardava la presunta ‘mancanza di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.’. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare, prima di ratificare l’accordo, se esistessero le condizioni per una sua completa assoluzione. L’articolo 129 c.p.p., infatti, impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento in ogni stato e grado del processo, qualora ne ricorrano i presupposti.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso 599-bis
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che limita drasticamente le possibilità di impugnazione delle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché il Ricorso 599-bis è Stato Respinto
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa dell’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. La Corte ha ribadito che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso per cassazione contro una sentenza frutto di concordato è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, la Corte ha sottolineato che sono inammissibili le doglianze relative a:
– Motivi rinunciati: Con l’accordo, le parti rinunciano implicitamente a tutti gli altri motivi di appello.
– Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: Anche questa valutazione rientra tra i punti a cui l’imputato rinuncia aderendo al concordato.
– Vizi sulla determinazione della pena: Non sono ammesse censure sulla quantificazione della pena, a meno che essa non sia palesemente illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Nel caso di specie, il motivo sollevato dal ricorrente rientrava pienamente tra le doglianze inammissibili, poiché la scelta di accordarsi sulla pena implica la rinuncia a far valere l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze procedurali significative. L’imputato, a fronte del beneficio di una pena concordata e potenzialmente più mite, accetta di chiudere la partita processuale, rinunciando a quasi tutte le possibili contestazioni future. La pronuncia serve da monito: la possibilità di un Ricorso 599-bis è un’eccezione, non la regola, e può essere attivata solo per gravi vizi procedurali che inficiano la validità dell’accordo stesso, non per rimettere in discussione il merito della vicenda o valutazioni che si presumono superate dalla volontà delle parti.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No. L’impugnazione è possibile solo per specifici motivi, quali vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del pubblico ministero o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto. Al di fuori di questi casi, il ricorso è inammissibile.
Posso lamentare in Cassazione la mancata assoluzione (ex art. 129 c.p.p.) dopo aver accettato un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, accettando il concordato sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere i motivi di appello non legati all’accordo, inclusa la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento. Tale doglianza è quindi ritenuta inammissibile.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il 16/05/1987
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all’art. 599-bis cod. pro ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti.
Rilevato che l’unico motivo proposto (Mancanza di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 1 proc. pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolat in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avver sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazi della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico minis sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione i in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dal (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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